Rapporto sui risultati
Consultazione 2008/88: Modifica della legge federale sulle borse e il commercio di valori mobiliari (reati borsistici e abusi di mercato) · 24 pagine
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Rapporto del Dipartimento federale delle finanze sui risultati della consultazione concernente la modifica della legge federale sulle borse e il commercio di valori mobiliari (reati borsistici e abusi di mercato)
Variante B
Agisce in maniera illecita chiunque:
a. acquista e vende valori mobiliari direttamente o indirettamente per conto della medesima
persona nell'intento di simulare volumi di scambio;
b. possiede un determinato valore mobiliare o i pertinenti strumenti finanziari derivati, oppure
dispone di corrispondenti short position e, nell'intento di ottenere un vantaggio patrimoniale, raccomanda al pubblico l'acquisto o la vendita di tali valori mobiliari senza avere reso noto pubblicamente nel medesimo modo, in precedenza o nell'immediato contesto di tale raccomandazione, di possedere personalmente questi valori mobiliari o i pertinenti strumenti finanziari derivati oppure di disporre di corrispondenti short position (scalping);
c. amministra depositi di valori mobiliari e sfrutta i mandati confidenziali del cliente per effet-
tuare operazioni per proprio conto nell'intento di ottenere un vantaggio patrimoniale (front running e parallel running).
UDC, Forum-OAD, ASG come pure AES considerano superflua un'estensione della vigilanza sui mercati finanziari ai non assoggettati de lege lata. Secondo le affermazioni del Forum-OAD e dell'ASG, in assenza di un accordo settoriale nell'ambito dei servizi finanziari non vi è alcun motivo di seguire in modo autonomo la legislazione dell'UE nel settore della vigilanza generale sui mercati finanziari. Per quanto riguarda inoltre il settore dei gestori patrimoniali indipendenti – non direttamente sottoposti alla FINMA – esiste uno standard di autodisciplina che rende superflue misure legislative ulteriori. L'AES considera discutibile prevedere nella legge sulle borse norme deontologiche per i non assoggettati alla vigilanza, tanto più che la legge sulle borse non è loro applicabile. Questa disposizione dovrebbe pertanto limitarsi ai partecipanti al mercato finanziario assoggettati. Nel senso di una proposta eventuale i partecipanti alla procedura di consultazione menzionati qui sopra si esprimono a favore della variante B. Nell'ipotesi che venga adottata la variante A l'ASA ritiene che la norma di delega dovrebbe essere redatta in maniera più concisa e precisa.
PLR.I Liberali, Verdi, economiesuisse, ASB, SwissHoldings, VQF, BCG, ASA, SVUE, Centre Patronal, ABPS come pure Lenz & Staehelin si esprimono a favore della variante B (vigilanza estesa sui mercati finanziari). La variante A violerebbe il principio di legalità, rispettivamente il principio della separazione dei poteri e accorderebbe un potere eccessivo alla FINMA.
I Verdi propongono di completare la disposizione con un capoverso che istituisca la possibilità per la FINMA di ampliare la definizione degli altri comportamenti di mercato vietati in reazione alle attuali evoluzioni sui mercati finanziari. economiesuisse sostiene la variante B a condizione che anche per le sanzioni in materia di vigilanza le fattispecie siano descritte in maniera restrittiva e che per il genere di sanzione si tenga conto dei principi dello stato di diritto (in particolare del principio «nemo tenetur»). A parere dell'ASB occorre chiarire se alle persone direttamente sottoposte alla FINMA si applichi l'articolo 33g oppure la circolare FINMA 2008/38. L'ASB critica inoltre la formulazione della lettera b concernente il fatto di rendere pubblico il possesso personale di valori mobiliari raccomandandone nel contempo l'acquisto o la vendita. La circolare FINMA 2008/38 esigerebbe l'erezione di una cosiddetta «muraglia cinese» tra le operazioni proprie di una banca e la sua divisione ricerche. La presente disposizione sarebbe in contraddizione con questa barriera concernente i flussi di informazione. Anche la formulazione della lettera c sarebbe carente. La limitazione esplicita alla gestione imperativa di depositi di valori mobiliari escluderebbe determinati partecipanti al mercato, in particolare i broker. Ciò non corrisponde alla volontà del legislatore. Per quanto riguarda infine il vantaggio patri-