Rapporto sui risultati

Consultazione 2008/88: Modifica della legge federale sulle borse e il commercio di valori mobiliari (reati borsistici e abusi di mercato) · 24 pagine

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Rapporto del Dipartimento federale delle finanze sui risultati della consultazione concernente la modifica della legge federale sulle borse e il commercio di valori mobiliari (reati borsistici e abusi di mercato)

Il Cantone LU ritiene problematico il fatto che nel rapporto esplicativo sia stato osservato che il «vantaggio patrimoniale ingente» dovrebbe situarsi nell'ordine di grandezza di un importo a sei cifre. I tribunali dovrebbero decidere autonomamente nel singolo caso se si è in presenza di un vantaggio patrimoniale ingente.

Associazione dei banchieri, BCG, Forum-OAD, ABPS e Lenz & Staehelin si schierano a favore dell'introduzione di elementi qualificanti supplementari nel capoverso 2, come l'attività a titolo professionale e quale membro di una banda.

Articolo 44b (nuovo) Manipolazione dei corsi

1È punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque commette una manipolazione dei corsi (art. 33f).

2È punito con una pena detentiva fino a cinque anni o con una pena pecuniaria chiunque ottiene un vantaggio patrimoniale ingente mediante la manipolazione dei corsi.

La fattispecie della manipolazione dei corsi è caldeggiata dalla stragrande maggioranza dei partecipanti alla procedura di consultazione. Solo Forum-OAD e Centre Patronal negano espressamente la necessità di legiferare in merito. È parimenti sostenuto a maggioranza il trasferimento di questa fattispecie nella legge sulle borse. Soltanto il Cantone BE e AES si esprimono a favore del mantenimento di questa disposizione nel Codice penale.

SwissHoldings caldeggia esplicitamente il fatto che come finora siano presi in considerazione unicamente il divieto di diffondere informazioni ingannevoli e il divieto dell'acquisto e dell'alienazione fittizi di valori mobiliari. La FINMA è invece del parere che la rinuncia a un'estensione della fattispecie penale della manipolazione dei corsi sarebbe giustificata soltanto qualora la normativa in materia di vigilanza fosse imperativamente strutturata in maniera efficace ed efficiente. A tale scopo occorre che tutte le forme di manipolazione tramite attività commerciali in senso proprio nella normativa in materia di vigilanza siano d'ora in poi vietate a tutti i partecipanti al mercato (vigilanza generale sui mercati finanziari). L'autorità di vigilanza dovrebbe inoltre avere a disposizione per l'esecuzione di questi divieti anche lo strumento della multa amministrativa per gli assoggettati parziali. La FINMA fa inoltre valere che la manipolazione dei corsi ai sensi del diritto penale andrebbe formulata a prescindere dalla corrispondente fattispecie prevista dalla normativa in materia di vigilanza.

Il Cantone BE considera giustificato qualificare come crimine già la fattispecie di base della manipolazione dei corsi.

Per quanto riguarda l'oggetto del reato e la fattispecie qualificata si può rinviare alle spiegazioni relative all'articolo 44a.

Articolo 44c (nuovo) Competenza

1Il perseguimento e il giudizio delle azioni punibili in conformità degli articoli 41, 44a e 44b competono alla giurisdizione federale.

2Nei casi semplici il Ministero pubblico della Confederazione può delegare alle autorità cantonali il perseguimento e il giudizio di una causa di diritto penale.