Rapporto sui risultati

Consultazione 2008/88: Modifica della legge federale sulle borse e il commercio di valori mobiliari (reati borsistici e abusi di mercato) · 24 pagine

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Rapporto del Dipartimento federale delle finanze sui risultati della consultazione concernente la modifica della legge federale sulle borse e il commercio di valori mobiliari (reati borsistici e abusi di mercato)

2Se avvia un procedimento perché vi sono indizi di violazione degli articoli 20, 33e, 33f o 33g la FINMA ne avvisa le parti.

3La procedura è disciplinata dalle disposizioni della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa.

La BCG considera discutibile l'applicabilità della procedura amministrativa a motivo degli obblighi di cooperazione che vi sono vincolati. Essa propone pertanto l'applicabilità della procedura amministrativa penale. Qualora di dovesse mantenere la soluzione della procedura amministrativa si dovrebbero ridurre le possibilità di sanzione o prevedere garanzie procedurali minime. Anche Lenz & Staehelin considera inopportuna l'applicabilità della procedura amministrativa a mente dell'insufficienza di garanzie procedurali.

La FINMA si esprime a favore dell'avvio di procedure anche nei confronti dei non assoggettati alla vigilanza, rispettivamente degli assoggettati parziali, che violano le prescrizioni degli articoli 21 e 41 LBVM.

Articolo 33i (nuovo) Obbligo di informare

Le persone non assoggettate nei cui confronti è stato avviato un procedimento, i loro uffici di revisione, nonché le persone e le imprese che vi detengono partecipazioni determinanti devono fornire alla FINMA tutte le informazioni e i documenti necessari all'esecuzione di detto procedimento.

economiesuisse, ASB, SwissHoldings, BCG, ASG, ABPS, SIX Exchange Regulation, Lenz & Staehelin e Forum-OAD considerano problematico l'obbligo di informare, tenuto conto del fatto che i risultati di una procedura amministrativa possono eventualmente essere riutilizzati nel quadro di una procedura penale. Verrebbe così violato il principio «nemo tenetur». BCG,

ABPS, Lenz & Staehelin e Forum-OAD esigono pertanto l'introduzione di un divieto di riutilizzazione nella procedura penale di mezzi di prova provenienti dalla procedura amministrativa. Six Exchange Regulation propone che il sospetto iniziale sia in ogni caso verificato dapprima dal Ministero pubblico della Confederazione. Qualora i mezzi di prova fossero garantiti, il Ministero pubblico della Confederazione dovrebbe essere libero di consegnare il materiale alla FINMA in vista della sua utilizzazione nella procedura amministrativa.

A parere della FINMA l'articolo 33i statuisce in maniera troppo restrittiva l'obbligo di informare. Le persone nei confronti delle quali la FINMA avvia una procedura sarebbero già soggette a un obbligo di collaborazione in virtù dell'articolo 53 LFINMA in combinato disposto con l'articolo 13 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA;

RS 172.021). L'obbligo di informare dovrebbe però intervenire già prima dell'avvio di una procedura, segnatamente al momento in cui la FINMA dovrebbe intraprendere accertamenti preliminari conformemente all'articolo 6 capoverso 2 LBVM. L'articolo 33i va pertanto formulato imperativamente in maniera analoga all'articolo 29 capoverso 1 LFINMA. L'ASG propone di abrogare l'obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 38 capoverso 3 LFINMA.

In considerazione della mozione 09.3362 della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale (Segreto professionale degli avvocati. Adeguare le disposizioni nei diversi atti legislativi processuali della Confederazione) FSA e Lenz & Staehelin ritengono opportuno prevedere all'articolo 33i una riserva nei confronti del segreto professionale degli avvocati.