Rapporto sui risultati
Consultazione 2008/88: Modifica della legge federale sulle borse e il commercio di valori mobiliari (reati borsistici e abusi di mercato) · 24 pagine
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Rapporto del Dipartimento federale delle finanze sui risultati della consultazione concernente la modifica della legge federale sulle borse e il commercio di valori mobiliari (reati borsistici e abusi di mercato)
sbagliato punire le medesime fattispecie sia dal profilo penale che da quello della normativa in materia di vigilanza, SwissHoldings esige che il comportamento illecito sia circoscritto in maniera identica sia a livello di normativa in materia di vigilanza che di diritto penale. La FINMA esige la rinuncia all’introduzione di elementi della fattispecie di diritto penale nella legislazione in materia di vigilanza sui mercati finanziari (ad es. il dolo o il profitto indebito), in quanto le sarebbero per natura estranei. Numerosi sostenitori (ASB, SwissHoldings, BCG, SIX Exchange Regulation, AES e ABPS) sono del parere che il coordinamento delle procedure della FINMA e del Ministero pubblico della Confederazione debba essere formulato con maggiore precisione. In particolare il parallelismo delle procedure deve essere escluso per legge. In questo contesto BCG, ABPS e Lenz & Staehelin esigono l'inserimento di un divieto di utilizzazione delle prove della procedura amministrativa nella procedura penale. SIX Exchange Regulation propone che il sospetto iniziale debba in ogni caso essere esaminato dapprima dal Ministero pubblico della Confederazione.
UDC e AES ritengono superflua un'estensione della vigilanza sui mercati finanziari alle persone non sottoposte a vigilanza. Per quanto riguarda gli altri sostenitori dell'avamprogetto, il PLR.I Liberali, Verdi, economiesuisse, ASB, SwissHoldings, VQF, BCG, ASA, SVUE, ABPS e Lenz & Staehelin si esprimono a favore della variante B (vigilanza estesa sui mercati finanziari). La variante A violerebbe il principio di legalità, rispettivamente il principio della separazione dei poteri e accorderebbe un potere eccessivo alla FINMA. La maggior parte dei Cantoni, il PSS, SIC Svizzera, SGV, COMCO, FSA e FINMA danno la preferenza alla variante A (vigilanza generale sui mercati finanziari), seppure formulando riserve. La variante B comporterebbe lacune importanti nei confronti della legislazione europea e celerebbe quindi un notevole rischio per la reputazione della piazza finanziaria svizzera. La variante A offrirebbe inoltre il vantaggio di poter essere adeguata rapidamente alle mutate condizioni.
Numerosi sostenitori dell'avamprogetto (GR, ZH, SG, UDC, economiesuisse, ASB, AES e Lenz & Staehelin) sono contrari a un trasferimento di competenze dal giudice civile alla
FINMA o alla Commissione delle offerte pubbliche di acquisto per quanto riguarda la sospensione dell'esercizio del diritto di voto. L’ASA esige un riesame di questa questione. L'introduzione di un divieto di acquisto supplementare è respinta da ASB. Lenz & Staehelin esigono che le ripercussioni giuridiche di un siffatto divieto siano precisate e che il divieto possa essere disposto unicamente in casi gravi.
4.3. Principali motivazioni degli oppositori
Gli oppositori dell'avamprogetto motivano principalmente il loro atteggiamento di rifiuto con l'assenza di una necessità di legiferare in materia. Essi sono del parere che il sistema attuale non presenti lacune importanti e ritengono ingiustificato che la legislazione svizzera in materia di mercati finanziari sia adeguata unilateralmente alla legislazione europea sui mercati finanziari prima che venga garantito un migliore accesso ai mercati dell'UE. Gli oppositori dell'avamprogetto censurano inoltre il fatto che esso non si riferisca minimamente all'attuale autodisciplina. Grazie al Codice deontologico svizzero per l'esercizio della gestione indipendente di patrimoni esiste già oggi un'autodisciplina efficace riguardo al comportamento dei gestori patrimoniali nel mercato. Non sussiste quindi una necessità generale di legiferare su questa categoria professionale. Riguardo all'interazione tra diritto penale e diritto amministrativo l'avamprogetto necessiterebbe inoltre di una riflessione più approfondita. Manca in particolare un divieto di utilizzazione nella procedura penale delle prove esperite nella procedura amministrativa.