Rapporto sui risultati

Consultazione 2008/88: Modifica della legge federale sulle borse e il commercio di valori mobiliari (reati borsistici e abusi di mercato) · 24 pagine

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Rapporto del Dipartimento federale delle finanze sui risultati della consultazione concernente la modifica della legge federale sulle borse e il commercio di valori mobiliari (reati borsistici e abusi di mercato)

ceria. Ciononostante ogni volta che effettua transazioni su valori mobiliari in base a presunte dicerie, le sue azioni rientrerebbero nella sfera dei comportamenti punibili. Ciò dal profilo giuspolitico non sarebbe auspicabile. Disturberebbe pure il fatto che un insider casuale sia punibile, mentre chi rivela un segreto commerciale o di fabbrica è punito soltanto su querela (art. 162 CP). La punibilità di un insider casuale non corrisponde infine agli standard internazionali. Six Exchange Regulation caldeggia espressamente l'estensione della cerchia degli autori del reato. meyerlustenberger chiede di sopprimere senza sostituzione la locuzione «secondo le disposizioni applicabili» del capoverso 1. L'esperienza insegna che questo concetto è fonte di mancanza di chiarezza. Inoltre anche senza la locuzione «secondo le disposizioni applicabili» la formulazione dell'articolo 44 capoverso 1 garantisce che la norma penale si applichi unicamente alle persone che hanno accesso a informazioni insider a causa della loro attività.

Six Exchange Regulation caldeggia l'estensione dell'oggetto del reato, in particolare la precisazione che anche le transazioni di prodotti OTC e quindi tutti i prodotti derivati sono compresi nella fattispecie delle operazioni insider. Essa propone invece di sostituire il concetto di «corso di valori mobiliari quotati in Svizzera» con «corso di valori mobiliari ammessi al commercio in borsa in Svizzera». Secondo la FINMA l'oggetto del reato deve comprendere tutti i «valori mobiliari ammessi al commercio» in Svizzera. Questo concetto implica che si tratti di valori mobiliari trattati presso borse o istituzioni analoghe alle borse, fermo restando che i titoli possono essere quotati o non quotati. La FINMA suggerisce inoltre di verificare se debbano essere compresi anche i titoli trattati su un altro mercato diverso da una borsa o da una istituzione analoga, che sia organizzato e che pubblichi regolarmente i corsi in Svizzera. Gli insider potrebbero anche sfruttare le loro conoscenze privilegiate tramite un siffatto mercato, circostanza che pregiudicherebbe la fiducia degli investitori. A parere della FINMA è inoltre sbagliato che oltre ai valori mobiliari l'oggetto del reato comprenda gli «strumenti finanziari che ne sono derivati». La notevole rilevanza sui corsi postulata dall'articolo 44a capoverso 1 si riferisce ai valori mobiliari trattati in borsa (o su un mercato organizzato); solo per essi esiste un corso pubblicato regolarmente. È nondimeno giusto che le transazioni in siffatti strumenti derivati OTC siano considerate come atto di sfruttamento di informazioni insider.

Per quanto riguarda la descrizione dell'azione, il Cantone ZH, il PPD, economiesuisse, SwissHoldings, AES, FSA, FINMA, meyerlustenberger come pure Lenz & Staehelin criticano il fatto che al capoverso 1 lettere b e c manchi l'elemento del «vantaggio patrimoniale». All'atto della redazione del testo di legge si è palesemente incorsi in un errore, dopo che nel rapporto esplicativo in tutte e tre le varianti del capoverso 1 nella descrizione della fattispecie era stato previsto l'elemento della realizzazione di un vantaggio patrimoniale. Secondo meyerlustenberger il concetto di «illecitamente» non è conciliabile con il principio di determinazione. Poiché in passato si sono ottenuti buoni risultati con il principio del divieto di trasmissione di informazioni dell'attuale articolo 161 CP e dato che esso non è mai stato criticato dalla dottrina e dalla prassi non vi è alcun motivo di intraprendere una modifica in questo contesto. meyerlustenberger osserva come un insider primario ai sensi dell'articolo 44a capoverso 1 lettera c si renderebbe colpevole nel caso in cui, in base a un'informazione insider dovesse raccomandare a un terzo di acquistare o alienare valori mobiliari, senza peraltro comunicargli il contenuto esatto dell'informazione insider stessa. Ci si può chiedere se questo sia il risultato auspicato. L'ASG esige per concludere che il concetto di «informazione confidenziale» sia descritto con maggiore precisione.