Rapporto sui risultati
Consultazione 2008/88: Modifica della legge federale sulle borse e il commercio di valori mobiliari (reati borsistici e abusi di mercato) · 24 pagine
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Rapporto del Dipartimento federale delle finanze sui risultati della consultazione concernente la modifica della legge federale sulle borse e il commercio di valori mobiliari (reati borsistici e abusi di mercato)
SwissHoldings, FSA, Lenz & Staehelin e meyerlustenberger non considerano chiaro il capoverso 5 e ne propongono una nuova formulazione. La FINMA ritiene superflua questa disposizione e ne richiede lo stralcio senza sostituzione. Conformemente all'articolo 44a capoversi 1–4 e al senso e allo scopo della norma è chiaramente comprensibile che, per la persona che ha allestito il piano, il piano stesso e la sua attuazione non costituiscono un'informazione insider. Inoltre secondo il rapporto esplicativo la normativa d'eccezione avrebbe un carattere troppo astratto. Questa circostanza è problematica a mente della necessità di garantire la certezza del diritto e il principio di legalità. Infine la normativa d'eccezione ai sensi dell'articolo 44a capoverso 5 non corrisponde al rapporto esplicativo e non è oggettivamente motivabile.
Six Exchange Regulation censura il fatto che gli insider secondari e gli insider casuali siano puniti con meno rigore degli insider primari. Questa circostanza non è giustificata a mente del fatto che tutti i tre autori ledono i medesimi beni giuridici e il contenuto di illiceità dell'azione dell'insider primario non è superiore a quello degli altri. Per il Cantone BE sarebbe giustificato definire già la fattispecie di base come crimine.
L'introduzione della fattispecie qualificata del divieto di operazioni insider è in prevalenza caldeggiata. UDC, SwissHoldings, l'Associazione delle banche estere in Svizzera, BCG, Centre Patronal, ABPS e Forum-OAD propongono nondimeno lo stralcio senza sostituzione di questa disposizione. Per motivare il loro rifiuto essi argomentano essenzialmente che l'estensione dei reati a monte delle operazioni insider qualificate non corrisponde più all'obiettivo originario della LRD di impedire l'introduzione clandestina di denaro proveniente dalla criminalità organizzata sui mercati finanziari e il sostegno a gruppi terroristici. Il contenuto di illiceità della norma non giustifica inoltre la qualificazione di crimine. D'altra parte anche l'attuazione comporta difficoltà. Ogni introduzione di un nuovo obbligo di dichiarazione determina costose procedure di chiarificazione per tutti gli intermediari finanziari. Le modifiche proposte comportano maggiori costi amministrativi per la sorveglianza e quindi costi di compliance sia per gli organi di vigilanza che per gli intermediari finanziari. Per quanto riguarda gli intermediari finanziari, le ripercussioni derivanti dalla normativa in materia di vigilanza e il dispendio sempre crescente dovuto alla continua estensione del campo di applicazione della LRD non sono più in proporzione ragionevole con l'obiettivo perseguito originariamente. Si pone pertanto la questione se gli obblighi di diligenza estesi nel quadro della revisione prevista saranno effettivamente osservati dagli intermediari finanziari e se la loro osservanza potrà veramente essere verificata dagli organi di vigilanza. In considerazione dei citati inconvenienti di questa disposizione PPD, VQF e ASA chiedono di esaminare a fondo la questione se sia giustificato introdurre una fattispecie qualificata del divieto di operazioni insider in ossequio alle Raccomandazioni del GAFI.
I Cantoni ZH, SG, VD, il PLR.I Liberali, SwissHoldings, SIX Swiss Exchange Regulation,
ASG, AES e Lenz & Staehelin e – nell'ipotesi in cui la disposizione fosse mantenuta – anche PPD, economiesuisse, VQF, BCG e Forum-OAD sono del parere che il concetto di «vantaggio patrimoniale ingente» sia formulato in maniera troppo vaga. Non si può pretendere dagli intermediari finanziari che decidano essi stessi in merito alla sussistenza di un vantaggio patrimoniale e quindi di un eventuale obbligo di dichiarazione ai sensi dell'articolo 9 LRD. Ai fini della certezza del diritto tale concetto va definito nella legge. Il Cantone ZH, PLR.I Liberali e PPD si esprimono a favore di un importo a sei cifre. Il Cantone SG e SIX Exchange Regulation ritengono che il limite della fattispecie qualificata debba corrispondere al raggiungimento di un vantaggio patrimoniale di 100 000 franchi, mentre BCG e ABPS si schierano a favore di un importo di 250 000 franchi. economiesuisse, ASB e ASG propongono un importo di (almeno) 1 milione di franchi.