Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/103: Revisione parziale della Legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) · 24 pagine

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del diritto interno, a corsi specializzati o esercizi d'intervento sul territorio di entrambi gli Stati contraenti. Con il nuovo capoverso 4 viene attribuita ai Cantoni la competenza per la convocazione a questi corsi, che finora non era prevista nella LPPC.

4.1.2.3 Capitolo 4: Sistemi telematici e d'allarme e materiale

Titolo precedente l'art. 43

Il titolo non subisce modifiche di contenuto, ma il materiale viene menzionato alla fine del titolo per seguire l'ordine dell'elenco.

Articolo 43 Confederazione

Capoverso 1: La Confederazione si assume i costi per la progettazione, il materiale, l’installazione e la sostituzione dei sistemi per dare l'allarme (cfr. l’articolo 20 dell’OAll). I Cantoni e i Comuni si assumono i costi per l’esercizio e la manutenzione. Per quanto concerne i sistemi telematici della protezione civile definiti dalla Confederazione, in particolare POLYCOM, la Confederazione si assume i costi dei terminali e partecipa alla realizzazione della rete POLYCOM con contributi unici destinati all'infrastruttura del sistema. Tutti i costi rimanenti, come i costi di manutenzione (servizi periodici, riparazioni), i costi d’esercizio, i costi degli accessori ecc. sono a carico dei gestori o degli utenti delle sottoreti.

Capoverso 2: Il materiale viene acquisito soprattutto per far fronte ai sinistri quotidiani e in vista d'interventi in caso di catastrofi e altre situazioni d'emergenza. L'acquisto del materiale è compito dei Cantoni. La Confederazione è responsabile e si assume i costi del materiale standardizzato necessario per far fronte a catastrofi e situazioni d'emergenza particolari che rientrano nella sua sfera di competenza o in caso di conflitto armato. Il Consiglio federale definisce il genere e la quantità di questo materiale.

Articolo 43a Sistema d’allarme acqua

Visto che le installazioni d'allarme degli impianti d'accumulazione non sono costruzioni di protezione in senso stretto ma innanzitutto un sistema d’allarme, l'attuale articolo 54 viene abrogato per essere inserito in questo capitolo sotto un titolo adattato.

Il contenuto dell'articolo rimane invariato, ma viene aggiunta una precisazione (come per gli art. 49, 52 e 53, cfr. i commenti seguenti). Nel primo capoverso è stata cancellata la parte finale "conformemente alle prescrizioni della Confederazione" dell'attuale articolo 54, per statuire in un secondo capoverso che il Consiglio federale stabilisce quali impianti d'accumulazione devono disporre di un sistema d'allarme acqua. Questa prescrizione è d'altronde già prevista dall'articolo 19, capoverso 1, dell'Ordinanza sugli impianti di accumulazione (OIA, RS 721.102), secondo cui il titolare di un impianto d'accumulazione con più di 2 milioni di m3 di ritenuta deve realizzare, gestire e mantenere un sistema d’allarme acqua nella zona contigua. Anche l'OAll comprende disposizioni concernenti il sistema d'allarme acqua, come ad esempio l'articolo 16. La competenza del Consiglio federale per