Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/103: Revisione parziale della Legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) · 24 pagine
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Articolo 66b Diritto di ricorso del DDPS
Secondo il nuovo articolo 66b, il DDPS può presentare ricorso al Tribunale amministrativo federale contro le decisioni cantonali di ultima istanza.
La disposizione contenuta nell'articolo 66b (secondo la revisione della LM) è superflua, poiché la LPPC non prevede decisioni cantonali definitive.
4.1.2.6.2 Sezione 2: Pretese pecuniarie
Articolo 67 Competenze e ricorsi
Qui viene aggiunta una nuova rubrica.
Articolo 67a Opposizione
Secondo l’articolo 31 della LTA, il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’articolo 5 della Legge federale sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021). Le possibilità d’opposizione o di ricorso preventivo devono risultare dalla legge speciale (art. 32, cpv. 2, lett. a, PA).
Se l’UFPP, quale organo federale responsabile della protezione civile, si rifiuta di assumere totalmente o parzialmente i costi supplementari secondo l’articolo 71, capoversi 2 e 2bis, della LPPC oppure si rifiuta di versare i contributi forfettari secondo l’articolo 71, capoverso 3, della LPPC, è più logico che le sue decisioni non debbano essere giudicate direttamente dal Tribunale amministrativo federale, ma prima riesaminate dall'UFPP stesso nel quadro di una procedura d'opposizione. Il nuovo articolo 67a crea la base legale formale necessaria per tale procedura. Il contenuto della disposizione non è nuovo, poiché gli articoli 33 e 36 (entrambi al capoverso 4) dell’Ordinanza sulla protezione civile (OPCi, RS 520.11) contenevano già disposizioni analoghe, che per i motivi summenzionati sono però diventate senza oggetto con l'entrata in vigore della LTA il 1° gennaio 2007.
4.1.2.7 Capitolo 9: Disposizioni penali
Articolo 68 Infrazioni alla legge
In seguito all’entrata in vigore il 1° gennaio 2007 della nuova parte generale del CP, vengono modificate anche le disposizioni penali della presente legge. Finora queste dovevano essere convertite nelle nuove pene (multa, pena pecuniaria, pena detentiva) secondo le norme definite nell’articolo 333 capoversi 2-5 del CP.
L'articolo 68 è oggetto di una revisione totale, ma vengono mantenute le lettere a – c del capoverso 1 e le lettere a – d del capoverso 3. Il nuovo articolo 52 del CP rende superflua la menzione esplicita della rinuncia al perseguimento penale. È invece mantenuta la possibilità dell'ammonizione nel capoverso 5.
Al contrario degli altri reati, per le infrazioni disciplinate dall'articolo 68, capoverso 3, finora non si faceva distinzione tra intenzione e negligenza. Ora si fa questa