Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/103: Revisione parziale della Legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) · 24 pagine
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limitandolo tuttavia a singoli casi ed associandolo a un sostanziale sgravio finanziario per i proprietari d’immobili. Viene così garantita la salvaguardia del valore delle infrastrutture di protezione già esistenti, nella prospettiva di una politica di sicurezza a lungo termine e a titolo di misura complementare alla difesa militare. Anche la mozione “Concretizzazione del rapporto concernente il punto della situazione nel campo degli impianti di protezione e dei rifugi”, depositata il 5 settembre 2008 (08.3847) dalla CdF-N, chiedeva di optare per questa soluzione. Essa è stata accolta l’8 giugno 2008 dal Consiglio nazionale e il 7 settembre 2008 dal Consiglio degli Stati. Il 17 aprile e il 19 agosto 2008 anche le Commissioni in materia di politica di sicurezza del Consiglio degli Stati e del Consiglio nazionale hanno approvato questa opzione, che verrà concretizzata con la presente revisione della LPPC nonché nell’Ordinanza sulla protezione civile (OPCi, RS 520.11).
4 Parte speciale
4.1 Commenti alle singole disposizioni
4.1.1 Titolo secondo: Protezione della popolazione
4.1.1.1 Capitolo 1: Collaborazione nella protezione della popolazione
Articolo 5 Compiti della Confederazione
L'articolo 5 è oggetto di una revisione totale, salvo il capoverso 1 che rimane invariato.
Capoverso 2: Il nuovo capoverso 2 permette alla Confederazione di sostenere i Cantoni con mezzi d'intervento specializzati. Questi comprendono ad esempio la squadra d’intervento DDPS (SIDDPS), che è in grado di assistere e consigliare le unità d'intervento cantonali in caso d’attentati terroristici con sostanze chimiche tramite un pool di circa 60 specialisti del Centro di competenza NBC dell’esercito e del Laboratorio Spiez subordinato all’UFPP. La Confederazione può inoltre fornire ai Cantoni prestazioni come le analisi effettuate dal Laboratorio Spiez nel settore NBC, l'esercizio della Centrale nazionale d’allarme dell’UFPP con il proprio Centro nazionale di notifica e di analisi della situazione e la gestione delle risorse a livello nazionale.
Il capoverso 3 corrisponde all'attuale capoverso 2.
Capoverso 4: La collaborazione della protezione della popolazione con gli altri strumenti della politica di sicurezza nell'ambito della Cooperazione nazionale per la sicurezza, ossia degli organi federali e cantonali competenti, deve essere riesaminata e se necessario migliorata attraverso esercitazioni periodiche, piattaforme comuni quali conferenze o gruppi di lavoro e altre misure. Il Consiglio federale viene inoltre abilitato a regolare la collaborazione nel campo dell'istruzione.