Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/103: Revisione parziale della Legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) · 24 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 17Fedlex · Rapporto esplicativo

Il capoverso 1 rimane invariato. La costruzione dei rifugi è gestita dai Cantoni. La Confederazione emana le istruzioni necessarie sulla base degli atti giuridici aggiornati, ossia la LPPC revisionata e l'OPCi revisionata.

Capoverso 2: L’obbligo per i proprietari d'immobili di versare i contributi sostitutivi nei Comuni, in cui il fabbisogno di posti protetti è coperto, è disciplinato nell’articolo 46, capoverso 1, adattato. In futuro, i contributi sostitutivi verranno utilizzati non solo per costruire rifugi pubblici, ma anche per rinnovare rifugi privati. I proprietari d’immobili verranno così sgravati finanziariamente. Rispetto ad oggi l'importo massimo del contributo sostitutivo verrà inoltre ridotto di oltre la metà e servirà in primo luogo al finanziamento dei rifugi pubblici e al rinnovamento dei rifugi privati. Il Consiglio federale fissa l'ammontare dei contributi sostitutivi. L’ammontare per posto protetto si basa sui costi supplementari medi di un rifugio con 51-100 posti protetti. Per la costruzione di piccoli rifugi in Comuni con meno di mille abitanti, i costi supplementari più elevati rispetto alle grosse costruzioni saranno risarciti ai committenti attraverso i contributi sostitutivi. Queste misure assicurano una parità di trattamento finanziario tra i proprietari d’immobili obbligati a costruire rifugi e quelli tenuti a versare, in tutta la Svizzera, un contributo sostitutivo ridotto, fissato a 400 franchi, per posto protetto. Il Consiglio federale definisce le condizioni quadro per la gestione della costruzione dei rifugi, la destinazione dei contributi sostitutivi e l'ammontare di questi ultimi (cfr. cpv. 4).

Capoverso 3: L'attuale capoverso 3 è abrogato poiché i rifugi saranno costruiti solo nei Comuni con un deficit di posti protetti.

Il nuovo capoverso 3 prevede che i contributi sostitutivi versati, ridotti rispetto a quelli attuali, spettano ai Cantoni, che potranno così procedere ad una perequazione nel Cantone. Ne dovranno approfittare soprattutto i Comuni con una scarsa attività edilizia e un deficit di posti protetti per costruire eventualmente rifugi pubblici. Inoltre i contributi sostitutivi verranno impiegati anche per rinnovare i rifugi privati.

I Cantoni regolano i rapporti di proprietà e la destinazione dei contributi sostitutivi versati prima dell'entrata in vigore della presente revisione.

Capoverso 4: cfr. commenti al capoverso 2.

Articolo 48a Manutenzione

L'articolo supplementare 48a garantisce la manutenzione di tutti i rifugi.

Articolo 49 Soppressione

L'articolo 49 è oggetto di una modifica e una precisazione, ma rimane invariato nel contenuto. L'attuale aggiunta "conformemente alle prescrizioni della Confederazione" viene cancellata e precisata in un secondo capoverso. Secondo il capoverso 2 il Consiglio federale definisce le condizioni per una soppressione e regola la restituzione dei sussidi federali versati. Le prescrizioni corrispondenti figurano già oggi nell'articolo 29 dell'OPCi.