Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/103: Revisione parziale della Legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) · 24 pagine

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2.2.4 Rifugi per beni culturali

Secondo la Convenzione dell'Aia del 1954 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato e il Secondo protocollo del 2004, devono essere messi a disposizione luoghi sicuri per le collezioni importanti. La Legge federale per la protezione dei beni culturali prevede le stesse misure anche in caso di catastrofe e situazioni d'emergenza.

Contrariamente alle basi legali attuali, che contemplano anche la possibilità di proteggere le collezioni di archivi regionali e comunali, in futuro verranno realizzati solo rifugi per beni culturali d'importanza nazionale (archivi cantonali e collezioni di valore). I contributi federali saranno versati solo per realizzare rifugi per beni culturali d'importanza nazionale e per equipaggiare i rifugi per beni culturali negli archivi cantonali. I proprietari garantiscono e finanziano la salvaguardia del valore dei rifugi. In questo modo la Confederazione risparmierà ogni anno circa 0.2 milioni di franchi supplementari.

2.3 Altre modifiche

Sulla base delle esperienze finora acquisite, la presente revisione della LPPC viene modificata o completata anche in altri settori, in particolari nei seguenti:

Collaborazione nella protezione della popolazione: Vengono completati i compiti della Confederazione e del Consiglio federale in materia di protezione della popolazione (art. 5 LPPC).

Esonero: I membri di autorità secondo l’articolo 19 non saranno più prosciolti totalmente dall’obbligo di prestare servizio nella protezione civile, ma saranno eccezionalmente esonerati dal servizio solo per la durata della loro carica.

Limitazione della durata dei servizi d’istruzione e degli interventi di pubblica utilità: Il nuovo articolo 25a introduce una durata massima di quaranta giorni all’anno per i servizi d’istruzione e gli interventi di pubblica utilità a livello nazionale, cantonale e comunale. Questa limitazione si è resa necessaria per impedire convocazioni abusive della protezione civile, in particolare per interventi di pubblica utilità a livello cantonale e comunale. Viene fissato un limite di due settimane all’anno per interventi di pubblica utilità, inclusi quelli a livello nazionale.

I servizi di protezione civile in caso di catastrofi e situazioni d’emergenza, in caso di conflitto armato e i lavori di ripristino rimangono invece possibili senza limitazioni.

Interventi di pubblica utilità della protezione civile: I richiedenti di interventi di pubblica utilità a livello nazionale esonerano la Confederazione, i Cantoni e i Comuni da qualsiasi responsabilità per eventuali danni.

Rimedi giuridici: Sono state completate anche le disposizioni sui rimedi giuridici. Viene per esempio statuita la possibilità di presentare ricorso al DDPS contro l’attribuzione a una funzione, prima di ricorrere presso il Tribunale amministrativo federale.

Disposizioni penali: La revisione della parte generale del Codice penale svizzero (CPS, RS 311.0) implica un adeguamento delle disposizioni penali della LPPC. Inoltre, i Cantoni non dovranno più comunicare le loro decisioni penali e le loro dichiarazioni di non doversi procedere al Ministero pubblico della Confederazione,