Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/103: Revisione parziale della Legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) · 24 pagine

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l'emanazione dell'OAll deve essere esplicitamente statuita anche nell'ambito della presente revisione (art. 5, cpv. 4).

Articolo 44 Esenzione dai dazi doganali

Si tratta di una modifica formale conseguente alla revisione della legislazione doganale entrata in vigore il 1° maggio 2007.

4.1.2.4 Capitolo 5: Costruzioni di protezione

4.1.2.4.1 Sezione 1: Rifugi

Articolo 46 Obbligo di costruire

Capoverso 1: Per assicurare pari opportunità a tutti i cittadini, anche in futuro si dovrà garantire un posto protetto per ogni abitante della Svizzera nelle vicinanze del proprio domicilio. In linea di principio, l’obbligo generale di costruire rifugi è mantenuto laddove non vi sono posti protetti a sufficienza. Sarà però limitato agli edifici abitativi e ai complessi edilizi con più di 77 locali. Ciò significa che verranno costruiti solo rifugi con almeno 51 posti protetti. I Cantoni possono accordare eccezioni a questa regola solo ai Comuni con meno di mille abitanti. Se il fabbisogno di posti protetti è coperto, i committenti dovranno versare contributi sostitutivi fortemente ridotti rispetto a quelli vigenti finora, in modo da garantire una parità di trattamento. Grazie a queste misure è possibile ridurre sensibilmente i costi per la costruzione di rifugi. Il Consiglio federale regola i dettagli nell'ordinanza.

Capoverso 2: I posti protetti situati negli ospedali e negli istituti per anziani e di cura vengono disciplinati in un capoverso a parte. Si tratta infatti di rifugi speciali per persone bisognose di cure lievi. Occorre realizzare un posto protetto per ogni posto letto. Gli ospedali e gli istituti per anziani e di cura sono equipaggiati in modo diverso rispetto ai rifugi per gli edifici abitativi menzionati nel capoverso 1. L’obbligo generale di costruire rifugi non dipende quindi dal numero di posti protetti negli edifici abitativi e nei rifugi pubblici. Se nonostante l’obbligo di costruire non è possibile realizzare (per es. per motivi tecnici) rifugi speciali negli ospedali e negli istituti per anziani e di cura, si deve versare un contributo sostitutivo come per i rifugi degli edifici abitativi. Il Consiglio federale regola i dettagli nell'ordinanza.

Il capoverso 3 corrisponde all'attuale capoverso 2.

Il capoverso 4 corrisponde all'attuale capoverso 3, completato con la precisazione "d'importanza nazionale" (beni culturali d'importanza nazionale). Nell'ambito della revisione dell'Inventario svizzero dei beni culturali, gli oggetti d'importanza nazionale sono stati valutati secondo criteri unitari. I sussidi saranno così definiti sulla base di criteri scientifici oggettivi.

Articolo 47 Gestione, contributi sostitutivi

L'articolo 47 subisce una revisione totale.