Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/103: Revisione parziale della Legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) · 24 pagine
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il licenziamento anticipato dal servizio civile è possibile solo se la persona tenuta a prestare tale servizio è incapace al lavoro prevedibilmente in modo duraturo o se è stata autorizzata, su sua richiesta, a prestare servizio militare. Una persona licenziata dal servizio civile non viene quindi assoggetta all'obbligo di prestare servizio di protezione civile, poiché non è abile a tale servizio per un'incapacità lavorativa duratura o poiché presta servizio militare.
Articolo 19 Eccezioni per i membri delle autorità
Secondo la formulazione attuale e l’interpretazione testuale della frase introduttiva, le persone elencate vengono prosciolte dall’obbligo di prestare servizio nella protezione civile al momento dell’entrata in carica. Al termine del mandato esse non vengono quindi più chiamate in servizio neppure se la loro età non supera i quarant'anni (cfr. art. 13, cpv. 1, LPPC). La maggior parte di queste persone termina il proprio mandato pubblico ad un’età superiore ai quarant’anni e non è quindi più tenuta a prestare servizio di protezione civile. Ma l'esperienza ha dimostrato che vi sono anche delle eccezioni. È quindi necessario riformulare la frase introduttiva in modo che non statuisca un proscioglimento dei membri delle autorità dall’obbligo di prestare servizio di protezione civile, ma che preveda, solo come eccezione, un esonero dal servizio per la durata della loro carica.
Inoltre la lettera b viene completata con la forma femminile.
Articolo 21 Esclusione
Nell'ambito della revisione della parte generale del CP, le pene detentive fino a sei mesi sono state convertite, nella misura del possibile, in pene pecuniarie (cfr. art. 41, cpv. 1, CP). Con questo adeguamento del testo della LPPC sarà di nuovo possibile escludere dal servizio di protezione civile le persone che hanno commesso reati passibili di sanzioni penali di quest'ordine.
4.1.2.1.2 Sezione 2: Diritti e doveri
Articolo 25a Durata dei servizi di protezione civile
Questo nuovo articolo introduce una durata massima di quaranta giorni all'anno per i servizi di protezione civile, ossia i corsi e gli interventi di pubblica utilità a livello cantonale, regionale e comunale. Finora era teoricamente possibile prestare illimitatamente servizi di protezione civile nell’ambito di interventi di pubblica utilità. Si tratta di una misura supplementare (cfr. art. 12 LPPC) per prevenire abusi nell'esercizio del diritto all'indennità per perdita di guadagno (IPG).
I servizi di protezione civile in caso di catastrofi e situazioni d’emergenza, in caso di conflitto armato e i lavori di ripristino sono esclusi da questa limitazione. Questi interventi reali non possono essere limitati nel tempo poiché dipendono dalla durata dell’evento e dalle misure necessarie per la sua gestione.