Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/103: Revisione parziale della Legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) · 24 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 22Fedlex · Rapporto esplicativo

esonerata da questo obbligo che, secondo il principio di causalità, sarà assunto dal richiedente nei casi in cui una soppressione richiede nuove costruzioni per raggiungere di nuovo il numero minimo di posti letto (cfr. commenti all'art. 55, cpv. 4).

Capoverso 2bis: Il fabbisogno di rifugi per beni culturali è in gran parte coperto. In futuro, la Confederazione parteciperà solo ai costi supplementari riconosciuti per realizzare, rinnovare ed equipaggiare i rifugi per beni culturali degli archivi cantonali. Nel caso di rifugi per collezioni d’importanza nazionale, la Confederazione verserà ancora solo contributi per i costi supplementari riconosciuti per la realizzazione e il rinnovamento.

4.1.3.2 Capitolo 2: Trattamento di dati personali

Articolo 72 Trattamento di dati

Capoverso 1: Il capoverso concernente il trattamento dei dati da parte dell'UFPP nel sistema informatico centralizzato della protezione civile (ZEZIS) viene formulato come disposizione potestativa. I dati ZEZIS vengono conservati per dieci anni, come previsto dall'OPCi.

Capoverso 3: Il termine "cancellati" viene sostituito con "distrutti" per scongiurare il pericolo che i dati elettronici vengano ripristinati con l'ausilio di semplici programmi di recupero, ormai disponibili sulla maggior parte dei computer. Si precisa inoltre che il capoverso 3 vale solo per i dati trattati dai Cantoni secondo il capoverso 2 e che questi dati "devono essere distrutti al più tardi un anno dopo il proscioglimento dall’obbligo di prestare servizio di protezione civile".

Capoverso 5: L’articolo 50e capoverso 1 della Legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS, RS 831.10) stabilisce che il numero d’assicurato può essere utilizzato sistematicamente al di fuori delle assicurazioni sociali della Confederazione soltanto se lo prevede una legge federale e se sono definiti lo scopo d’utilizzazione e gli aventi diritto.

Le disposizioni della Legge sulle indennità di perdita di guadagno (LIPG, RS 834.1) insieme alle disposizioni della LAVS dovrebbero costituire una base legale sufficiente perlomeno per l’utilizzo del numero AVS da parte dell’UFPP. Tuttavia è opportuno disciplinare esplicitamente questo tema nella presente revisione della LPPC, soprattutto in modo da creare una base legale nazionale per l’utilizzo del numero AVS da parte dei Cantoni, che sono responsabili dei controlli relativi ai militi di protezione civile secondo l'articolo 28 della LPPC. Quale organo federale responsabile della protezione civile, anche l'UFPP è toccato da questa disposizione, soprattutto per quanto concerne il controllo dell'istruzione (per es. conteggi IPG o iscrizioni all'assicurazione militare), visto che istruisce in particolare i comandanti della protezione civile e i loro sostituti (art. 39 LPPC).