Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/103: Revisione parziale della Legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) · 24 pagine
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4.1.2.1.3 Sezione 3: Chiamata e controlli
Articolo 27 Chiamata per interventi in caso di catastrofi e situazioni
d’emergenza, in caso di conflitto armato o per lavori di ripristino
Capoversi 1 e 2: Finora le chiamate in servizio in caso di catastrofi e situazioni d’emergenza, in caso di conflitto armato e per lavori di ripristino e le chiamate in servizio per interventi di pubblica utilità erano disciplinate nello stesso articolo. Visto che non possono essere paragonate alle chiamate in caso di catastrofi e situazioni d’emergenza, le chiamate in servizio per interventi di pubblica utilità vengono trattate a parte nell’articolo 27a. L'attuale capoverso 1, lettera d, e l'attuale capoverso 2, lettera c, vengono quindi abrogati.
Il capoverso 2, lettera a, viene completato in modo che anche i Cantoni possano chiamare in servizio i militi di protezione civile in caso di catastrofi e situazioni d'emergenza nelle zone limitrofe di un Paese confinante.
Il capoverso 3 subisce solo una modifica redazionale; la precisazione "in caso d'intervento" è stata cancellata poiché superflua.
Articolo 27a Chiamata per interventi di pubblica utilità
Il capoverso 1 è stato ripreso per analogia dall'articolo 27 in vigore.
Capoverso 2: Visto che negli ultimi anni sono stati prestati molti interventi abusivi di pubblica utilità a livello cantonale, regionale e comunale, la loro durata viene limitata a due settimane all’anno. Con questa nuova disposizione si mira innanzitutto a prevenire gli abusi.
Il capoverso 3 statuisce che, come per la convocazione ai servizi d’istruzione, la chiamata per gli interventi di pubblica utilità deve essere inviata ai militi della protezione civile almeno sei settimane prima dell'intervento in questione. Esso disciplina inoltre solo la chiamata per interventi di pubblica utilità. I presupposti, le competenze, le procedure ecc. per tali interventi sono definiti nell'Ordinanza sugli interventi di pubblica utilità della protezione civile (OIPU).
Il capoverso 4 completa l'articolo 75, capoverso 3, precisando che i Cantoni regolano la procedura di chiamata.
4.1.2.2 Capitolo 3: Istruzione nella protezione civile
Articolo 33 Istruzione di base
I militi di protezione civile non devono più assolvere l'istruzione di base entro tre anni dal reclutamento, ma hanno tempo fino alla fine dell'anno in cui compiono 26 anni. Grazie a questa modifica, i militi della protezione civile possono terminare anche uno studio di lunga durata senza doverlo interrompere a causa dell'istruzione di base.