Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/103: Revisione parziale della Legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) · 24 pagine

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Il contributo sostitutivo per gli edifici abitativi sarà ridotto dall’attuale importo massimo di 1'500 franchi (costi per ogni posto protetto in piccoli rifugi) a circa 400 franchi per posto protetto e verrà fissato in modo unitario a livello nazionale. Questo nuovo importo corrisponde più o meno ai costi supplementari per la realizzazione di un posto protetto in un rifugio con 51-100 posti protetti.

Per i nuovi ospedali e i nuovi istituti per anziani e di cura rimane in vigore la legislazione attuale. Occorre realizzare un posto protetto per ogni posto letto. Se per motivi tecnici non possono realizzare rifugi, i proprietari devono versare contributi sostitutivi. L'importo da versare per ogni posto protetto corrisponde all'incirca ai costi supplementari per la realizzazione di un posto protetto.

I nuovi contributi sostitutivi spettano ai Cantoni, che avranno così la possibilità di impiegarli in modo mirato secondo le loro esigenze. Ciò permette di garantire nel Cantone una perequazione tra i Comuni che beneficiano di molti contributi sostitutivi e quelli che ne dispongono in misura limitata o non ne dispongono del tutto. Questa novità consente una migliore gestione della costruzione dei rifugi e di colmare le lacune esistenti. I Cantoni potranno decidere se lasciare ai Comuni i contributi sostitutivi finora versati.

L’obbligo per i proprietari d'immobili di provvedere alla manutenzione dei rifugi rimane in vigore, ma il rinnovamento sarà finanziato con i contributi sostitutivi. Ciò vale anche per il rinnovamento dei rifugi pubblici. In questo modo i proprietari di rifugi pubblici e privati non devono più far fronte a costi supplementari per il rinnovamento. Si garantisce così a lungo termine la salvaguardia del valore dei rifugi.

Queste misure permettono di sgravare finanziariamente sia i privati che i Comuni. A livello nazionale, i costi complessivi per i privati e i Comuni diminuiranno dagli attuali 130 milioni a circa 35 milioni di franchi all'anno.

2.2.3 Impianti di protezione

Con la regionalizzazione sistematica della protezione civile, di principio non è più necessario costruire nuovi posti di comando e impianti d’apprestamento. Inoltre, circa 700 posti di comando di piccole dimensioni o di vecchia costruzione, che non vengono più utilizzati come ubicazioni di condotta, potranno essere trasformati in rifugi pubblici o soppressi definitivamente. La Confederazione non verserà più alcun contributo forfettario per garantire l'efficienza operativa di questi posti di comando in esubero.

Il fabbisogno di nuovi centri sanitari protetti e ospedali protetti (posti letto protetti per almeno lo 0,6 % della popolazione) è garantito a lungo termine.

Per garantire un'efficienza operativa differenziata e conforme alla situazione, saranno rinnovati solo i vecchi impianti di protezione realizzati per il caso di catastrofi o altre situazioni d’emergenza. Tale rinnovamento prevede l’adeguamento agli standard tecnici attuali e il mantenimento della sostanza. I restanti vecchi impianti di protezione, non realizzati per il caso di catastrofi e altri situazioni d'emergenza, saranno adeguati agli standard tecnici attuali solo in vista di un conflitto armato. Verrà invece mantenuta anche la sostanza di questi impianti.