Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/103: Revisione parziale della Legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) · 24 pagine

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distinzione e il reato commesso per negligenza è regolato separatamente nel capoverso 4 e punito con una multa fino a 5'000 franchi.

Articolo 69 Infrazioni alle prescrizioni esecutive

Anche questo articolo viene modificato per tenere conto della nuova parte generale del CP.

Il capoverso 1 viene completato poiché nella sua forma attuale è una cosiddetta norma penale in bianco, visto che non definisce il comportamento proibito o richiesto.

Il nuovo articolo 52 del CP rende superflua la menzione esplicita della rinuncia al perseguimento penale. È invece mantenuta la possibilità dell'ammonizione nel capoverso 3.

L’infrazione per negligenza alle prescrizioni esecutive viene ora disciplinata separatamente nel capoverso 2.

Articolo 70 Perseguimento penale

Secondo l’attuale capoverso 2, i Cantoni devono comunicare integralmente e gratuitamente tutte le decisioni penali e le dichiarazioni di non doversi procedere al Ministero pubblico della Confederazione, il quale informerà a sua volta l’organo federale responsabile della protezione civile. Il Ministero pubblico non è però competente dal punto di vista tematico e inoltra quindi direttamente le decisioni penali e le dichiarazioni di non doversi procedere all’UFPP senza visionarle. A sua volta, l’UFPP non valuta i documenti né allestisce statistiche o simili su di essi. Per questi motivi è opportuno abrogare l’attuale capoverso 2 senza sostituirlo. Ciò sgraverà anche i Cantoni.

4.1.3 Titolo quarto: Disposizioni comuni

4.1.3.1 Capitolo 1: Finanziamento

Articolo 71

Capoverso 2: Visto che il fabbisogno di impianti di protezione è coperto grazie alla regionalizzazione della protezione della popolazione e della protezione civile, a lungo termine vengono a cadere i costi di realizzazione a carico della Confederazione. La Confederazione parteciperà finanziariamente solo alle misure di salvaguardia del valore (manutenzione, rinnovamento) degli impianti di protezione. In caso di soppressione d’impianti di protezione, la Confederazione si assumerà solo i costi per lo smantellamento dei sistemi tecnici di protezione risultanti dall'osservanza di norme di sicurezza e ambientali (per es. prescrizioni SUVA, norme ASE o prescrizioni sulla protezione dell'aria). I relativi dettagli sono disciplinati in una prescrizione speciale.

Secondo le basi legali attuali (art. 71, cpv. 2, LPPC), la Confederazione è tenuta ad assumersi i costi supplementari riconosciuti per la realizzazione di un centro sanitario protetto o un ospedale protetto. In futuro, la Confederazione verrà