Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/103: Revisione parziale della Legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) · 24 pagine
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Articolo 34 Istruzione dei quadri
Capoverso 1: Le crescenti esigenze che devono soddisfare i comandanti, soprattutto per essere in grado di svolgere corsi di ripetizione, interventi di pubblica utilità e controlli e di dirigere il personale, giustificano un prolungamento di 1-2 settimane della durata dell'istruzione dei quadri. Essi devono quindi seguire un'istruzione per comandanti di 3-4 settimane in totale, a seconda delle dimensioni e della struttura dell'organizzazione di protezione civile (cantonale, regionale e comunale). L'istruzione può essere divisa in singoli moduli.
Capoverso 2: I corsi per quadri per le altre funzioni di quadro dureranno, come finora, da una a due settimane.
Articolo 35 Perfezionamento
Il capoverso 2 permette al Cantone di comunicare rapidamente, durante un corso di perfezionamento, cambiamenti importanti come nuove prescrizioni esecutive cantonali destinate alla protezione civile e relative all’organizzazione dell’aiuto cantonale, regionale e comunale in caso di catastrofe, alle pianificazioni e ai preparativi per gli interventi, al concetto d’istruzione cantonale, all’amministrazione e ai controlli cantonali nonché all'introduzione di nuovo materiale e nuovi sistemi. I costi sono interamente a carico del Cantone responsabile della convocazione.
I rapporti con i quadri e gli specialisti devono invece essere svolti nell’ambito di corsi di ripetizione secondo l’articolo 36.
Articolo 36 Corsi di ripetizione
L'articolo 36 viene suddiviso in quattro capoversi, di cui il capoverso 1 rimane invariato.
Capoversi 2 e 3: Lo scopo principale dei corsi di ripetizione è verificare, migliorare e mantenere l’operatività della protezione civile. Finora i quadri e gli specialisti potevano essere convocati ogni anno a una settimana supplementare di corso di ripetizione. L’esperienza ha però dimostrato che questa settimana supplementare non è sufficiente. I quadri e gli specialisti devono mantenere le proprie conoscenze teoriche e pratiche al livello richiesto e oltre a ciò preparare esercizi e corsi per la truppa. In futuro, essi potranno quindi prestare fino a due settimane supplementari di corsi di ripetizione, ossia tre settimane in totale. I comandanti e i loro sostituti, che sono responsabili dell’operatività della loro organizzazione, potranno inoltre essere convocati a una terza settimana supplementare, ossia a quattro settimane in totale, per preparare i corsi di ripetizione.
Grazie al capoverso 4, i Cantoni potranno convocare i militi della protezione civile a corsi di ripetizione nelle zone limitrofe di un Paese confinante. In virtù degli accordi sulla reciproca assistenza in caso di catastrofe e di sinistro grave tra la Confederazione svizzera da una parte e la Repubblica federale tedesca, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica d’Austria e il Principato del Liechtenstein dall'altra, le autorità competenti partecipano, secondo le restrizioni