Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/103: Revisione parziale della Legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) · 24 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 9Fedlex · Rapporto esplicativo

che a sua volta non dovrà più informare l'Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP).

Finanziamento: Viene precisata e completata l’assunzione dei costi da parte della Confederazione nel campo delle costruzioni di protezione.

Protezione dei dati: Le disposizioni sulla protezione dei dati vengono completate con la base legale formale per l’utilizzo sistematico del nuovo numero AVS da parte degli uffici federali e cantonali responsabili della protezione civile.

2.4 Conseguenze finanziarie e per il personale

Oltre alle conseguenze finanziarie per le costruzioni di protezione esposte nel capitolo 2.2.3, la presente revisione ha conseguenze anche per il personale.

Verranno sottoposti a un controllo di sicurezza anche i militi della protezione civile che hanno accesso a impianti di condotta combinati e classificati. La presente revisione della LPPC prevede quindi di completare l'articolo 19, capoverso 1 (nuova lett. cbis), della Legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI; RS 120).

Probabilmente questi controlli supplementari di sicurezza potranno essere eseguiti solo se viene potenziato il personale del servizio specializzato per i controlli di sicurezza relativi alle persone. Al momento attuale non è però ancora possibile stabilire con precisione il numero dei militi della protezione civile interessati da questa disposizione. I Cantoni sono quindi invitati a pronunciarsi su questo punto nell'ambito della consultazione.

3 Interventi parlamentari

In merito all'oggetto della presente revisione sono stati depositati i seguenti interventi parlamentari:

2008 M 08.3747 Concretizzazione del rapporto concernente il punto della

situazione nel campo degli impianti di protezione e dei rifugi (N 05.09.2008, Commissione delle finanze CN)

2008 M 08.3703 Abolizione dell'obbligo generale di realizzare rifugi nelle nuove

costruzioni (N 03.10.2008, Kiener Nellen Margret)

2008 M 08.3691 Abolizione dell'obbligo generale di realizzare rifugi nelle nuove

costruzioni (N 03.10.2008, Pfister Theophil)

Entrambe le mozioni chiedono l’abolizione dell’obbligo generale di realizzare rifugi per i committenti privati. La soluzione proposta dalle mozioni prevede di fatto una rinuncia all'infrastruttura di protezione. Sulla base del rapporto “Punto della situazione nel campo degli impianti di protezione e dei rifugi” in adempimento della mozione della CdF-N del 18 novembre 2005 (05.047), il 7 marzo 2008 il Consiglio federale si è dichiarato favorevole al mantenimento dell’obbligo di costruire i rifugi,