Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/103: Revisione parziale della Legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) · 24 pagine

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sull'articolo 9, capoverso 1, dell'Ordinanza concernente l'impiego di mezzi militari a favore di attività civili e attività fuori del servizio (OIMC, RS 510.212). L'esonero dalla responsabilità per danni risulta però direttamente dalla legge e non, come previsto dall'articolo 9 dell'OIMC, da un impegno contrattuale del richiedente.

Con questa disposizione s’intende raggiungere una parità di trattamento con gli interventi corrispondenti dell’esercito in materia di responsabilità per danni. Essa deve essere prevista a livello legislativo, poiché i suoi contenuti differiscono dai principi enunciati nell'articolo 60 LPPC.

4.1.2.6 Capitolo 8: Diritto e procedura di ricorso

4.1.2.6.1 Sezione 1: Pretese non pecuniarie

Premessa sugli articoli concernenti i rimedi giuridici (art. 66ss):

La revisione in corso della Legge militare (LM, RS 510.10) implica anche la revisione di diverse disposizioni della LPPC, tra cui quelle concernenti i rimedi giuridici (il capitolo 8 viene inoltre suddiviso in sezioni). Le modifiche previste sono già state sottoposte ai Cantoni, ai partiti politici ed alle altre cerchie interessate nell'ambito della procedura di consultazione sulla LM. Esse diventeranno effettive con l'entrata in vigore della LM revisionata, probabilmente all'inizio del 2011.

Anche la revisione della LPPC prevede modifiche delle disposizioni concernenti i rimedi giuridici. Visto che la LPPC revisionata entrerà in vigore solo dopo la LM revisionata, esponiamo di seguito le versioni che dovrebbero essere applicate dopo l'entrata in vigore della revisione della LM.

Articolo 66a Attribuzione a una funzione

Il nuovo articolo 66a concerne l'attribuzione a una funzione nella protezione civile. Le basi giuridiche attuali prevedono la possibilità di presentare ricorso direttamente al Tribunale amministrativo federale (art. 31 della Legge sul tribunale amministrativo, [LTA, RS 173.32]) contro l'attribuzione a una funzione (pioniere, assistente di stato maggiore, addetto all’assistenza). Visto che questa via di ricorso è materialmente illogica, si deve prima prevedere la possibilità di presentare ricorso al DDPS. In base all’articolo 32, capoverso 2, lettera a, della LTA, una tale disposizione deve essere formalmente integrata in una legge.

L'articolo 66a (secondo la revisione della LM) viene abrogato senza essere sostituito, visto che la prima frase è superflua (anche senza una base legale, i militi della protezione civile possono chiedere all'organo responsabile della convocazione di riesaminare la chiamata in servizio o la decisione relativa a una domanda di differimento del servizio) e che la seconda frase, secondo cui la decisione dell'organo responsabile della convocazione è definitiva, non è compatibile con la Costituzione federale.