Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/103: Revisione parziale della Legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) · 24 pagine
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campo degli impianti di protezione e dei rifugi), approvata dal Consiglio nazionale l’8 giugno 2009 e dal Consiglio degli Stati il 7 settembre 2009, la CdF-N si è dichiarata favorevole a questa opzione. Essa viene concretizzata nella presente revisione parziale della LPPC e nell’Ordinanza sulla protezione civile parallelamente revisionata.
Occorre precisare che le misure di ottimizzazione proposte nella presente revisione parziale della LPPC sono state elaborate prima del nuovo rapporto sulla politica di sicurezza. Quest'ultimo dovrà a sua volta creare le basi per lo sviluppo della protezione della popolazione e della protezione civile nei prossimi dieci anni.
2 Punti principali della revisione parziale
2.1 Servizi d'istruzione nella protezione civile
Le esperienze acquisite negli ultimi anni dai Cantoni, quali responsabili operativi della protezione civile, hanno dimostrato che il numero annuale di giorni di servizio fissati per i quadri e gli specialisti non è sufficiente. Ciò vale in particolare per i corsi di ripetizione, che servono a verificare, migliorare e mantenere l'operatività della protezione civile. I quadri e gli specialisti devono sia rinfrescare le proprie conoscenze teoriche e pratiche sia preparare e svolgere esercizi o corsi per i militi.
La durata dell'istruzione per i quadri e gli specialisti viene perciò leggermente prolungata. Essi potranno essere convocati a prestare fino a tre settimane di corsi di ripetizione invece di due. Anche la durata dell'istruzione per i comandanti e i loro sostituti, che sono responsabili dell’operatività della propria organizzazione dal punto di vista del personale, del materiale e della pianificazione, viene prolungata di 2-4 settimane. Essi saranno così in grado di svolgere i lavori necessari, spesso diretti dai Cantoni.
Grazie a una soluzione più flessibile, i Cantoni potranno chiamare in servizio a proprie spese i quadri e gli specialisti per corsi di perfezionamento che rientrano nella sfera di competenza della Confederazione.
2.2 Costruzioni di protezione
2.2.1 Situazione iniziale
L’obiettivo perseguito dagli anni sessanta “un posto protetto per ogni abitante” è stato essenzialmente raggiunto a livello nazionale, nonostante alcune lacune regionali. Tenuto conto dell'evoluzione della politica di sicurezza e dell’elevato numero di costruzioni di protezione già esistenti, l'attuale LPPC (entrata in vigore il 1° gennaio 2004) aveva già introdotto alcune importanti modifiche, finalizzate a ridurre sensibilmente la costruzione di rifugi e a sgravare finanziariamente i privati e gli enti pubblici. Oggi si pone l'accento sulla salvaguardia del valore dei rifugi esistenti.