Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/103: Revisione parziale della Legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) · 24 pagine

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Le costruzioni di protezione, concepite come costruzioni solide, semplici ed economiche, sono un elemento essenziale del dispositivo di sicurezza della Svizzera e della protezione della popolazione. Insieme all'infrastruttura d'allarme e ai sistemi telematici e di radiocomunicazione, esse rientrano in un concetto globale su cui si basano anche le pianificazioni d'emergenza (per es. in caso di contaminazione radioattiva). Il contesto politico-militare è oggi meno segnato da conflitti simmetrici, ma assumono sempre più importanza i conflitti asimmetrici. L'importanza strategica delle armi nucleari è diminuita con la fine della Guerra fredda, ma il numero di Stati dotati di tali armi o coinvolti in programmi di ricerca e sviluppo in questo campo è in aumento. I progressi tecnologici permettono inoltre di sviluppare armi di precisione che coprono distanze sempre maggiori. A ciò si aggiungono il pericolo e la proliferazione di attentati terroristici con armi NBC di distruzione di massa. Le costruzioni di protezione assumono inoltre una funzione essenziale in caso di catastrofi e situazioni d'emergenza. Possono infatti servire da ubicazioni di condotta sicure, da ampliamento degli ospedali sovraffollati o da alloggio temporaneo per persone in pericolo. In breve: le costruzioni di protezione possono essere impiegate in modo rapido e polivalente in caso di minacce attuali e future.

La soppressione del sistema delle costruzioni di protezione è sconsigliata non solo per l'imprevedibile evoluzione delle minacce, ma anche per ragioni puramente economiche.

In considerazione del contesto mutato, le opzioni previste nel succitato rapporto e integrate nella revisione parziale della LPCC sono conformi agli obiettivi fondamentali poiché perseguono i seguenti miglioramenti:

• salvaguardia del valore dell'attuale sistema solido di costruzioni di protezione

con un investimento finanziario minimo;

• costruzione mirata e differenziata di nuovi rifugi per colmare le lacune esistenti

e le necessità risultanti dalla crescita demografica, nell'ottica delle pari opportunità per tutti i cittadini svizzeri;

• efficienza operativa differenziata e conforme alla situazione degli impianti di

protezione (posti di comando, impianti d'apprestamento, ospedali protetti e centri sanitari protetti);

• importante sgravio finanziario per i proprietari d'immobili privati e gli enti

pubblici.

2.2.2 Rifugi per la popolazione

Rimane invariato l'obbligo per i proprietari d'immobili di costruire rifugi nelle zone in cui mancano posti protetti o di versare contributi sostitutivi nelle zone in cui i posti protetti sono sufficienti. Anche i Comuni sono tenuti a realizzare rifugi pubblici nelle zone in cui mancano posti protetti.

Nell’ambito dell'edilizia abitativa, verranno costruiti solo rifugi a partire da 51 posti protetti laddove non vi sono posti protetti a sufficienza. Visto che, come finora, occorre realizzare due posti protetti ogni tre locali, ciò concernerà solo costruzioni con più di 77 locali (oggi si devono realizzare rifugi già a partire da otto locali). I proprietari di costruzioni con meno di 77 locali non dovranno più costruire rifugi, bensì versare un contributo sostitutivo.