Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/103: Revisione parziale della Legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) · 24 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 11Fedlex · Rapporto esplicativo

Anche se le competenze enunciate nel capoverso 4 risultano già nell'articolo 119 della Legge militare (LM, RS 510.10), per motivi di trasparenza è opportuno creare una base corrispondente anche nella LPPC.

Capoverso 5: Nell'ambito dell’introduzione della "single official voice", l'Ordinanza sull’allarme (OAll, RS 520.12) viene completata in modo da prevedere che in caso di catastrofe naturale non vengano allertate solo le autorità, ma anche la popolazione. La nuova OAll elenca in modo esaustivo gli organi specializzati della Confederazione (MeteoSvizzera, UFAM, SNV, SSS) che sono autorizzati a lanciare l'allerta. La Centrale nazionale d’allarme dell’UFPP funge da organo intermediario per trasmettere i comunicati d’allerta redatti dagli organi specializzati della Confederazione alle autorità e in futuro anche ai media tenuti alla diffusione secondo la legislazione sulla radiotelevisione (l'OAll viene attualmente aggiornata in questo senso). La responsabilità tecnica compete invece agli organi specializzati responsabili della Confederazione.

In particolare per i suddetti motivi (cfr. anche i commenti all'articolo 43a) è opportuno integrare esplicitamente in una base legale formale la competenza del Consiglio federale per l'emanazione dell’OAll.

Il capoverso 6 corrisponde all'attuale capoverso 3.

4.1.1.2 Capitolo 2: Istruzione nella protezione della popolazione

Articolo 10 Sostegno da parte della Confederazione

Lettera a: Oltre che con le organizzazioni partner e l’esercito, è opportuno coordinare l’istruzione anche con altre istituzioni quali per esempio il Politecnico federale di Zurigo (PFZ) o il Centro di politica di sicurezza di Ginevra (CPS).

4.1.2 Titolo terzo: Protezione civile

4.1.2.1 Capitolo 1: Obbligo di prestare servizio di protezione civile

4.1.2.1.1 Sezione 1: Principi

Articolo 12 Eccezioni

Il capoverso 1 rimane invariato.

Il capoverso 2 subisce solo modifiche redazionali; in particolare si precisa che il capoverso concerne solo gli uomini, poiché le donne congedate dal servizio militare non sono tenute a prestare servizio di protezione civile secondo la LPPC (ma possono prestare volontariamente servizio di protezione civile secondo l'art. 15, cpv. 1, lett. d, LPPC). Il contenuto del capoverso rimane invariato.

Il capoverso 3 subisce solo modifiche redazionali, ma il suo contenuto rimane invariato.

Le differenze di contenuto dei capoversi 2 e 3 si possono commentare come segue. Secondo l'articolo 11, capoverso 3 della Legge sul servizio civile (LSC, RS 824.0),