Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/103: Revisione parziale della Legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) · 24 pagine

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4.1.2.4.2 Sezione 2: Impianti

Articolo 51 Confederazione

L’articolo 51 è mantenuto nella sua attuale forma; i seguenti commenti hanno solo carattere informativo.

In linea di principio, con la riorganizzazione e la regionalizzazione della protezione civile previste dalla riforma della protezione della popolazione non occorre più costruire nuovi posti di comando o impianti di apprestamento, poiché il fabbisogno è coperto a lungo termine. Tuttavia, considerata la crescita demografica sarà probabilmente necessario costruire nuovi ospedali e centri sanitari protetti. Il Cantone è tenuto a mettere a disposizione posti letto protetti per almeno lo 0,6% della popolazione. Visto che gli impianti di protezione del servizio sanitario sono sufficienti, non saranno necessarie nuove costruzioni a lungo termine.

Articolo 52 Cantoni

Anche l’articolo 52 rimane invariato nel contenuto, ma subisce le modifiche e precisazioni descritte nei commenti all'articolo 49.

Articolo 53 Enti ospedalieri

Valgono i commenti agli articoli 49 e 52. Le prescrizioni corrispondenti figurano già oggi nell'articolo 31 dell'OPCi.

Articolo 55 Soppressione

Capoverso 4: Secondo l’articolo 31, capoverso 1, dell'OPCi, i Cantoni sono tenuti a prevedere posti letto e possibilità di cura negli ospedali protetti e nei centri sanitari protetti per almeno lo 0,6 percento della popolazione. Se questo 0,6 percento non è garantito, si devono realizzare gli impianti del servizio sanitario mancanti.

In certi casi una domanda di soppressione di un centro sanitario protetto o di un ospedale protetto viene approvata nell’interesse del richiedente, per esempio per ampliare un ospedale esistente. Se, a causa della soppressione, i posti letto scendono sotto lo 0,6 percento prescritto, è necessario compensarli attraverso la costruzione di nuovi impianti. Se a tal fine occorre realizzare un nuovo centro sanitario protetto o un nuovo ospedale protetto, la Confederazione non deve partecipare ai costi (cfr. art. 71, cpv. 2).

4.1.2.5 Capitolo 7: Responsabilità per danni

Articolo 61 Regresso ed esonero dalla responsabilità per danni

Il capoverso 2 prevede che il richiedente di un intervento di pubblica utilità a livello nazionale della protezione civile debba esonerare la Confederazione, i Cantoni e i Comuni da qualsiasi responsabilità per danni. Il nuovo capoverso 2 si fonda