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Consultazione 2009/109: Revisione parziale dell'ordinanza della legge sulla ricerca (nuovo: ordinanza sulla promozione della ricerca e dell'innovazione, O-LPRI) · 26 pagine
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Art. 10 Contributi e altri provvedimenti
1Le domande di contributi o di altri provvedimenti devono essere presentate al dipartimento
competente secondo la natura dei pertinenti compiti, in caso di dubbio, al DFI.
2Ogni domanda dev’essere motivata. Di regola contiene:
a. indicazioni su i compiti e l’organizzazione del richiedente;
b. una descrizione delle attività presenti e future, nonché dei motivi per cui dev’essere
fornito un contributo federale;
c. una ricapitolazione delle spese necessarie all’adempimento dei compiti, della situazione
finanziaria e delle prestazioni federali auspicate.
3L’ammontare dei contributi e i provvedimenti a favore dei servizi scientifici ausiliari e dei
centri di ricerca devono essere proporzionati sia alle prestazioni di quest’ultimi, sia alla
partecipazione finanziaria di altre collettività, istituzioni o imprese interessate.
4Il Dipartimento competente decide, in virtù dell’articolo 16 capoverso 7 della legge, in merito
al raggruppamento amministrativo e all’organizzazione razionale dei centri di ricerca secondo
l’articolo 16 capoverso 1 della legge. Disciplina autonomamente l’attuazione e la procedura di
cui all’articolo 16 capoverso 2 della legge ed elabora direttive sottoposte all’approvazione del
Consiglio federale.
5Il Dipartimento competente decide, in virtù dell’articolo 16 capoverso 7 della legge,
sull’assegnazione di contributi alle istituzioni di ricerca e ai servizi scientifici ausiliari.
6Il DFI può, nel quadro dei crediti stanziati, accordare contributi a istituzioni che promuovono il
dialogo tra scienza e società. I principi seguenti sono applicabili:
a. il sostegno avviene sotto forma di contributi fissi, unici o periodici;
b. il DFI conclude con i beneficiari una convenzione sulle prestazioni.
7Il DFI e il DFE possono, nei limiti dei crediti autorizzati, accordare a istituzioni scientifiche,
segnatamente alle università cantonali e alle scuole universitarie professionali, contributi
destinati a sostenere i loro sforzi a favore della valorizzazione del sapere e del trasferimento di
tecnologia e di sapere; possono sostenere questi sforzi con altri provvedimenti. In merito sono
applicabili i principi seguenti:7 Il DFI e il DFE possono, nei limiti dei crediti autorizzati, accordare a istituzioni scientifiche,
a. se vengono assegnati, i contributi sono fissi; possono essere unici o ricorrenti; segnatamente alle università cantonali e alle scuole universitarie professionali, contributi destinati a sostenere i loro sforzi a favore della valorizzazione del sapere e del trasferimento di
b. i contributi sono versati a istituzioni che, nell’ambito di programmi specifici, lavorano in tecnologia e di sapere; possono sostenere questi sforzi con altri provvedimenti. In merito sono rete a livello regionale o nazionale. applicabili i principi seguenti:
c. l’ammontare dei contributi deve essere proporzionato alle prestazioni proprie delle a. se vengono assegnati, i contributi sono fissi; possono essere unici o ricorrenti;
istituzioni beneficiarie a favore della valorizzazione del sapere e del trasferimento di
tecnologia e di sapere; b. i contributi sono versati a istituzioni che, nell’ambito di programmi specifici, lavorano in rete a livello regionale o nazionale.
d. il dipartimento competente conclude un contratto di prestazioni con le istituzioni
beneficiarie. Il DFI può delegare questa competenza alla Segreteria di Stato; il DFE c. l’ammontare dei contributi deve essere proporzionato alle prestazioni proprie delle