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Consultazione 2009/109: Revisione parziale dell'ordinanza della legge sulla ricerca (nuovo: ordinanza sulla promozione della ricerca e dell'innovazione, O-LPRI) · 26 pagine

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Art. 10 Contributi e altri provvedimenti

1Le domande di contributi o di altri provvedimenti devono essere presentate al dipartimento

competente secondo la natura dei pertinenti compiti, in caso di dubbio, al DFI.

2Ogni domanda dev’essere motivata. Di regola contiene:

a. indicazioni su i compiti e l’organizzazione del richiedente;

b. una descrizione delle attività presenti e future, nonché dei motivi per cui dev’essere

fornito un contributo federale;

c. una ricapitolazione delle spese necessarie all’adempimento dei compiti, della situazione

finanziaria e delle prestazioni federali auspicate.

3L’ammontare dei contributi e i provvedimenti a favore dei servizi scientifici ausiliari e dei

centri di ricerca devono essere proporzionati sia alle prestazioni di quest’ultimi, sia alla

partecipazione finanziaria di altre collettività, istituzioni o imprese interessate.

4Il Dipartimento competente decide, in virtù dell’articolo 16 capoverso 7 della legge, in merito

al raggruppamento amministrativo e all’organizzazione razionale dei centri di ricerca secondo

l’articolo 16 capoverso 1 della legge. Disciplina autonomamente l’attuazione e la procedura di

cui all’articolo 16 capoverso 2 della legge ed elabora direttive sottoposte all’approvazione del

Consiglio federale.

5Il Dipartimento competente decide, in virtù dell’articolo 16 capoverso 7 della legge,

sull’assegnazione di contributi alle istituzioni di ricerca e ai servizi scientifici ausiliari.

6Il DFI può, nel quadro dei crediti stanziati, accordare contributi a istituzioni che promuovono il

dialogo tra scienza e società. I principi seguenti sono applicabili:

a. il sostegno avviene sotto forma di contributi fissi, unici o periodici;

b. il DFI conclude con i beneficiari una convenzione sulle prestazioni.

7Il DFI e il DFE possono, nei limiti dei crediti autorizzati, accordare a istituzioni scientifiche,

segnatamente alle università cantonali e alle scuole universitarie professionali, contributi

destinati a sostenere i loro sforzi a favore della valorizzazione del sapere e del trasferimento di

tecnologia e di sapere; possono sostenere questi sforzi con altri provvedimenti. In merito sono

applicabili i principi seguenti:7 Il DFI e il DFE possono, nei limiti dei crediti autorizzati, accordare a istituzioni scientifiche,

a. se vengono assegnati, i contributi sono fissi; possono essere unici o ricorrenti; segnatamente alle università cantonali e alle scuole universitarie professionali, contributi destinati a sostenere i loro sforzi a favore della valorizzazione del sapere e del trasferimento di

b. i contributi sono versati a istituzioni che, nell’ambito di programmi specifici, lavorano in tecnologia e di sapere; possono sostenere questi sforzi con altri provvedimenti. In merito sono rete a livello regionale o nazionale. applicabili i principi seguenti:

c. l’ammontare dei contributi deve essere proporzionato alle prestazioni proprie delle a. se vengono assegnati, i contributi sono fissi; possono essere unici o ricorrenti;

istituzioni beneficiarie a favore della valorizzazione del sapere e del trasferimento di

tecnologia e di sapere; b. i contributi sono versati a istituzioni che, nell’ambito di programmi specifici, lavorano in rete a livello regionale o nazionale.

d. il dipartimento competente conclude un contratto di prestazioni con le istituzioni

beneficiarie. Il DFI può delegare questa competenza alla Segreteria di Stato; il DFE c. l’ammontare dei contributi deve essere proporzionato alle prestazioni proprie delle