Progetto
Consultazione 2009/109: Revisione parziale dell'ordinanza della legge sulla ricerca (nuovo: ordinanza sulla promozione della ricerca e dell'innovazione, O-LPRI) · 26 pagine
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Sezione 5: Disposizioni comuni per gli organi della ricerca
(art. 28a, 31 e 31a LR)
Art. 15 Rapporti
1Le istituzioni di promovimento della ricerca e la Conferenza universitaria svizzera presentano
al DFI, per il rapporto di gestione, un rapporto sommario della loro attività. nessuna modifica
2Le istituzioni di promovimento della ricerca includono nei loro programmi pluriennali un
rapporto su attività finanziate con risorse federali durante i quattro anni precedenti.
Art. 15a Proprietà intellettuale Art. 15a Proprietà intellettuale
1Se la Confederazione vincola lo stanziamento di aiuti finanziari a condizioni relative al1 Se la Confederazione vincola lo stanziamento di aiuti finanziari a condizioni relative al promovimento della valorizzazione dei risultati della ricerca, tali condizioni comprendono in promovimento della valorizzazione dei risultati della ricerca, tali condizioni comprendono in particolare i seguenti punti: particolare i seguenti punti:
a. i diritti di proprietà intellettuale sui risultati che il ricercatore ha ottenuto nell’esercizio a. i diritti di proprietà intellettuale sui risultati che il ricercatore ha ottenuto nell’esercizio della sua attività finanziata dalla Confederazione appartengono all’istituzione per la della sua attività finanziata dalla Confederazione appartengono all’istituzione per la quale il ricercatore lavora; quale il ricercatore lavora;
b. il ricercatore che nell’esercizio della sua attività finanziata dalla Confederazione ottiene b. il ricercatore che nell’esercizio della sua attività finanziata dalla Confederazione ottiene risultati rilevanti in materia di diritti di proprietà intellettuale deve informarne risultati rilevanti in materia di diritti di proprietà intellettuale deve informarne l’istituzione per la quale lavora; l’istituzione per la quale lavora;
c. il ricercatore e l’istituzione per la quale lavora si impegnano a non compromettere lo c. il ricercatore e l’istituzione per la quale lavora si impegnano a non compromettere lo sfruttamento dei diritti di proprietà intellettuale sui risultati della ricerca mediante sfruttamento dei diritti di proprietà intellettuale sui risultati della ricerca mediante pubblicazioni anticipate o in altro modo; pubblicazioni anticipate o in altro modo;
d. se l’istituzione per la quale il ricercatore lavora sfrutta i diritti di proprietà intellettuale d. se l’istituzione per la quale il ricercatore lavora sfrutta i diritti di proprietà intellettuale sui risultati della ricerca, versa al ricercatore un equo compenso secondo i principi sui risultati della ricerca, versa al ricercatore un equo compenso secondo i principi dell’articolo 332 capoverso 4 del Codice delle obbligazioni; dell’articolo 332 capoverso 4 del Codice delle obbligazioni;
e. se l’istituzione per la quale il ricercatore lavora non sfrutta i diritti di proprietà e. se l’istituzione per la quale il ricercatore lavora non sfrutta i diritti di proprietà intellettuale sui risultati della ricerca entro sei mesi dall’annuncio da parte del intellettuale sui risultati della ricerca entro sei mesi dall’annuncio da parte del ricercatore, quest’ultimo può chiedere il ritrasferimento dei diritti di proprietà ricercatore, quest’ultimo può chiedere il ritrasferimento dei diritti di proprietà intellettuale; intellettuale;
f. se nell’esercizio di un’attività finanziata dalla Confederazione e da terzi si ottengono f. se nell’esercizio di un’attività finanziata dalla Confederazione e da terzi si ottengono risultati rilevanti in materia di diritti di proprietà intellettuale, l’istituzione sostenuta risultati rilevanti in materia di diritti di proprietà intellettuale, l’istituzione sostenuta dalla dalla Confederazione partecipa allo sfruttamento di tali diritti almeno nella proporzione Confederazione partecipa allo sfruttamento di tali diritti almeno nella proporzione in cui in cui la Confederazione ha partecipato al costo complessivo del progetto in questione. la Confederazione ha partecipato al costo complessivo del progetto in questione. Ne sono Le disposizioni di cui alle lettere b–e sono applicabili per analogia. esclusi i progetti di ricerca applicata e di sviluppo di cui all'articolo 10o. Le disposizioni
2Se l’istituzione per la quale il ricercatore lavora non adempie i suoi obblighi vincolati allo di cui alle lettere b–e sono applicabili per analogia.
stanziamento di aiuti federali, la Confederazione può ridurre i contributi versati o richiederne la2 Se l’istituzione per la quale il ricercatore lavora non adempie i suoi obblighi vincolati allo restituzione. stanziamento di aiuti federali, la Confederazione può ridurre i contributi versati o richiederne la
restituzione.