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Consultazione 2009/109: Revisione parziale dell'ordinanza della legge sulla ricerca (nuovo: ordinanza sulla promozione della ricerca e dell'innovazione, O-LPRI) · 26 pagine
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Art. 3 Approvazione degli statuti e dei regolamenti
1Il Consiglio federale, con il riconoscimento dell’istituzione, approva i suoi statuti e
regolamenti.
2Può stabilire condizioni e oneri.
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Sezione 2: Programmi nazionali di ricerca
(art. 6 cpv. 2 LR)
Art. 4 Scopo e contenuto
1I programmi nazionali di ricerca devono promuovere l’elaborazione e l’esecuzione di progetti
di ricerca coordinati e perseguenti uno scopo comune. Devono consentire, se necessario, la
creazione di un potenziale di ricerca supplementare.
2Le tematiche che possono costituire l’oggetto di programmi nazionali di ricerca sono in
particolare quelle:
a. il cui studio scientifico è d’importanza nazionale;
b. alla cui soluzione la ricerca svizzera può particolarmente contribuire;
c. alla cui soluzione sono necessari i contributi di diverse discipline;
d. che non si possono attribuire esclusivamente alla ricerca fondamentale pura, alla ricerca
dell’amministrazione (ricerca del settore pubblico) o alla ricerca vicina all’industria;
e. la cui esplorazione può condurre, nello spazio di cinque anni, a risultati utilizzabili nella
pratica.
3All’atto della scelta dei programmi dev’essere tenuto conto delle loro possibilità di:
a. servire come base scientifica a decisioni governative e amministrative;
b. essere elaborati in un progetto internazionale che presenta simultaneamente un grande
interesse per la Svizzera.
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Art. 5 Vaglio e selezione delle proposte
1I servizi federali e ogni persona fisica o giuridica possono presentare alla Segreteria di Stato
per l’educazione e la ricerca (Segreteria di Stato) proposte concernenti i programmi nazionali di
ricerca.
2La Segreteria di Stato procede periodicamente al vaglio di tutte le proposte presentate.