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Consultazione 2009/109: Revisione parziale dell'ordinanza della legge sulla ricerca (nuovo: ordinanza sulla promozione della ricerca e dell'innovazione, O-LPRI) · 26 pagine

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Art. 3 Approvazione degli statuti e dei regolamenti

1Il Consiglio federale, con il riconoscimento dell’istituzione, approva i suoi statuti e

regolamenti.

2Può stabilire condizioni e oneri.

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Sezione 2: Programmi nazionali di ricerca

(art. 6 cpv. 2 LR)

Art. 4 Scopo e contenuto

1I programmi nazionali di ricerca devono promuovere l’elaborazione e l’esecuzione di progetti

di ricerca coordinati e perseguenti uno scopo comune. Devono consentire, se necessario, la

creazione di un potenziale di ricerca supplementare.

2Le tematiche che possono costituire l’oggetto di programmi nazionali di ricerca sono in

particolare quelle:

a. il cui studio scientifico è d’importanza nazionale;

b. alla cui soluzione la ricerca svizzera può particolarmente contribuire;

c. alla cui soluzione sono necessari i contributi di diverse discipline;

d. che non si possono attribuire esclusivamente alla ricerca fondamentale pura, alla ricerca

dell’amministrazione (ricerca del settore pubblico) o alla ricerca vicina all’industria;

e. la cui esplorazione può condurre, nello spazio di cinque anni, a risultati utilizzabili nella

pratica.

3All’atto della scelta dei programmi dev’essere tenuto conto delle loro possibilità di:

a. servire come base scientifica a decisioni governative e amministrative;

b. essere elaborati in un progetto internazionale che presenta simultaneamente un grande

interesse per la Svizzera.

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Art. 5 Vaglio e selezione delle proposte

1I servizi federali e ogni persona fisica o giuridica possono presentare alla Segreteria di Stato

per l’educazione e la ricerca (Segreteria di Stato) proposte concernenti i programmi nazionali di

ricerca.

2La Segreteria di Stato procede periodicamente al vaglio di tutte le proposte presentate.