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Consultazione 2009/109: Revisione parziale dell'ordinanza della legge sulla ricerca (nuovo: ordinanza sulla promozione della ricerca e dell'innovazione, O-LPRI) · 26 pagine
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2La Segreteria di Stato è competente per le proroghe nell’ambito degli accordi di esecuzione in vigore.
3Il DFI e la Segreteria di Stato consultano in ogni caso l’Ufficio dell’integrazione DFAE/DFE, l’Ufficio federale dell’energia e l’Amministrazione federale delle finanze.
Nessuna modifica
Art. 10e Rinnovo di delegazioni svizzere nell’ambito di cooperazioni internazionali
1La Segreteria di Stato è autorizzata, nell’ambito dei pertinenti accordi di cooperazione scientifica internazionale, a decidere la rielezione o il rinnovo delle delegazioni svizzere nei comitati di organizzazioni, programmi e progetti internazionali di cooperazione, segnatamente delle delegazioni presso:
a. il Laboratorio europeo della fisica delle particelle (CERN);
b. l’Organizzazione europea per le ricerche astronomiche nell’emisfero australe (ESO);
c. il Laboratorio europeo di biologia molecolare (EMBL);
d. la Comunità europea dell’energia nucleare (EURATOM).
2La Segreteria di Stato consulta l’Ufficio dell’integrazione DFAE/DFE per i progetti che rientrano nella competenza della Commissione delle Comunità europee e l’Ufficio federale dell’energia per i progetti legati a EURATOM.
Sezione 3bis: Contributi per la cooperazione scientifica bilaterale
(art. 16 cpv. 3 lett. d LR)
Art. 10f Principi
1Possono essere assegnati contributi per la cooperazione e gli scambi con i Paesi prioritari della politica scientifica estera della Confederazione. I contributi in favore della cooperazione Nessuna modifica scientifica bilaterale previsti in leggi o ordinanze specifiche non rientrano tra questi contributi.
2La cooperazione tra le scuole universitarie svizzere e quelle dei Paesi partner è attuata mediante programmi di ricerca comuni, l’utilizzazione comune di laboratori, il conferimento di titoli universitari congiunti, il finanziamento di borse per lo scambio di studenti e ricercatori, nonché mediante progetti puntuali.
3I progetti di cooperazione sono sostenuti se i Paesi partner garantiscono la reciprocità.
4La Segreteria di Stato può rinunciare a esigere la reciprocità se lo giustificano l’interesse per la politica scientifica nazionale e l’eccellenza scientifica del progetto, a condizione che i promotori dei progetti o le istituzioni di promovimento della ricerca mettano a disposizione mezzi