Progetto

Consultazione 2009/109: Revisione parziale dell'ordinanza della legge sulla ricerca (nuovo: ordinanza sulla promozione della ricerca e dell'innovazione, O-LPRI) · 26 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 9Fedlex · Progetto

Nessuna modifica

Art. 8k Regolamento

1Il Fondo nazionale svizzero emana un regolamento sui contributi per i costi indiretti di ricerca in cui disciplina in particolare i seguenti aspetti:

a. gli strumenti di promovimento che possono dare diritto ai contributi;

b. il rimborso dei contributi in casi motivati quali l’abbandono di un progetto.

2Il regolamento deve essere approvato dal Consiglio federale.

Nessuna modifica

Art. 8l Rapporto e controllo

1Per ogni periodo di sussidio, il Fondo nazionale svizzero presenta al DFI un rapporto sull’assegnazione dei contributi per i costi indiretti di ricerca. In particolare, illustra la ripartizione di tali contributi tra istituzioni, strumenti di promovimento e campi di ricerca.

2Nel quadro del controllo dell’adempimento del contratto di prestazioni di cui all’articolo 31a della legge, il DFI verifica se è stato rispettato il tasso di contribuzione massimo stabilito nel decreto di finanziamento (art. 8j cpv. 1 lett. b) e approva il rapporto.

Sezione 3: Contributi diretti e altri provvedimenti dell’amministrazione federale

(art. 6 cpv. 3 e 4 nonché art. 15 e 16 LR)

Art. 9 Istituzione o assunzione di centri di ricerca Nessuna modifica

1Le domande di istituzione o assunzione di centri di ricerca devono essere presentate al dipartimento competente secondo la natura dei pertinenti compiti, in caso dubbio, al DFI.

2Ogni domanda dev’essere motivata; in particolare deve indicare:

a. le ricerche previste o eseguite nell’interesse della Confederazione;

b. i motivi per i quali incombe alla Confederazione di istituire o assumere il centro e il modo previsto per integrarlo organizzativamente nell’amministrazione federale;

c. le prestazioni federali auspicate.

3Le consultazioni previste dalla legge sono svolte dal dipartimento competente. Questo, sentito il DFI, presenta al Consiglio federale una proposta nella quale indica in particolare gli oneri di personale e finanziari connessi con l’istituzione o l’assunzione del centro di ricerca.