Progetto
Consultazione 2009/109: Revisione parziale dell'ordinanza della legge sulla ricerca (nuovo: ordinanza sulla promozione della ricerca e dell'innovazione, O-LPRI) · 26 pagine
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(art. 16 cpv. 1 e 16f cpv. 1 LPRI)
1La CTI accorda contributi a progetti di ricerca applicata e sviluppo solo se i partner attuatori sono in grado di dimostrare che i risultati della ricerca ottenuti possono essere valorizzati efficacemente sul mercato. A tale riguardo occorre osservare:
a. gli effetti del progetto sul miglioramento della competitività dei partner attuatori;
b. il valore aggiunto per la Svizzera derivato all’attuazione;
c. L’utilità economica prevista per il partner attuatore.
2La CTI può sostenere progetti al massimo fino alla dimostrazione della capacità dei prodotti o delle procedure di affermarsi sul mercato .
3Sono esclusi contributi diretti ai partner attuatori.
Art. 10p (nuovo) Scuole universitarie aventi diritto ai contributi e centri di ricerca che non perseguono scopi commerciali
(art. 16b cpv. 1 LPRI)
1Le seguenti scuole universitarie hanno diritto ai contributi:
a. i politecnici federali e gli istituti di ricerca del settore dei PF;
b. le università e gli istituti universitari che secondo legge sull’aiuto alle università dell’8 ottobre 1999 hanno diritto a contributi;
c. le scuole universitarie professionali autorizzate secondo la legge sulle scuole
universitarie professionali del 6 ottobre 1995;
d. le alte scuole pedagogiche riconosciute dal diritto cantonale.
2La CTI valuta il diritto ai contributi di un centro di ricerca in base ai seguenti criteri:
a. l'attività di ricerca è l’obiettivo fondamentale del centro di ricerca;
b. i responsabili e i proprietari dei centri di ricerca non ottengono vantaggi pecuniari dall’attività di questi ultimi;
c. In termini di livello e qualità, l’attività di ricerca del centro di ricerca è comparabile a quella delle scuole universitarie aventi diritto ai contributi;
d. il centro di ricerca collabora regolarmente con scuole universitarie definite nel capoverso 1.