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Consultazione 2009/109: Revisione parziale dell'ordinanza della legge sulla ricerca (nuovo: ordinanza sulla promozione della ricerca e dell'innovazione, O-LPRI) · 26 pagine
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Art. 10j Gruppi di lavoro bilaterali
1In virtù degli accordi di cooperazione scientifica bilaterale sono istituiti gruppi di lavoro
composti di rappresentanti della Svizzera e del Paese partner.
2La parte svizzera dei gruppi di lavoro si compone di:
a. un rappresentante della Segreteria di Stato, il quale copresiede il gruppo di lavoro;
b. un rappresentante dell’UFFT;
c. un rappresentante del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE);
d. un rappresentante della leading house.
3Possono essere invitati a partecipare alle sedute i rappresentanti di altre istituzioni.
Art. 10k Messa a concorso e valutazione scientifica dei progetti di Art. 10k Messa a concorso e valutazione scientifica dei progetti di cooperazione cooperazione
1La leading house mette a concorso, su mandato della Segreteria di Stato e d’intesa con il1 La leading house mette a concorso, su mandato della Segreteria di Stato e d’intesa con il Fondo Fondo nazionale svizzero e l’UFFT/CTI, i progetti di cooperazione. Nel bando di concorso sono nazionale svizzero e la Commissione per la tecnologia e l’innovazione (CTI), i progetti di menzionati i criteri e le modalità procedurali. cooperazione. Nel bando di concorso sono menzionati i criteri e le modalità procedurali.
2Il Fondo nazionale svizzero e l’UFFT/CTI sono responsabili, nel relativo settore di2 Il Fondo nazionale svizzero e la CTI sono responsabili, nel relativo settore di competenza, della competenza, della valutazione scientifica dei progetti di cooperazione. Essi: valutazione scientifica dei progetti di cooperazione. Essi:
a. valutano ed esaminano gli aspetti scientifici dei progetti di cooperazione tenendo conto a. valutano ed esaminano gli aspetti scientifici dei progetti di cooperazione tenendo conto in particolare dell’eccellenza scientifica e, per quanto riguarda l’UFFT/CTI, dell’impatto in particolare dell’eccellenza scientifica e, per quanto riguarda la CTI, dell’impatto dei dei progetti sul mercato; progetti sul mercato;
b. raccomandano alla Segreteria di Stato i progetti di alto livello scientifico. b. raccomandano alla Segreteria di Stato i progetti di alto livello scientifico.
3La Segreteria di Stato considera per la fase di selezione i progetti raccomandati dal Fondo3 La Segreteria di Stato considera per la fase di selezione i progetti raccomandati dal Fondo nazionale svizzero e dall’UFFT/CTI e li trasmette al comitato di gestione strategica nazionale. nazionale svizzero e dalla CTI e li trasmette al comitato di gestione strategica nazionale. Informa Informa i responsabili dei progetti non presi in considerazione. i responsabili dei progetti non presi in considerazione.
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Art. 10l Selezione dei progetti di cooperazione e decisione finale
1Il comitato di gestione strategica nazionale esamina i progetti sotto il profilo della politica
nazionale di cooperazione scientifica.
2I progetti presi in considerazione dal comitato di gestione strategica sono trasmessi ai gruppi di
lavoro bilaterali che li esaminano sulla base dei principi fissati negli accordi bilaterali, delle