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Consultazione 2009/109: Revisione parziale dell'ordinanza della legge sulla ricerca (nuovo: ordinanza sulla promozione della ricerca e dell'innovazione, O-LPRI) · 26 pagine

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priorità della cooperazione scientifica bilaterale e delle risorse messe a disposizione dalle Parti

all’accordo.

3I progetti di cooperazione presi in considerazione dai gruppi di lavoro bilaterali sono integrati

nel contratto di prestazioni stipulato tra la Segreteria di Stato e la leading house. Nel contratto

sono menzionati per ogni progetto il contenuto, la durata, le modalità e gli importi di

finanziamento, la partecipazione di terzi e le modalità di rendiconto.

4La Segreteria di Stato comunica le decisioni ai responsabili dei progetti.

Sezione 3ter (nuovo): Promozione dell’innovazione

Art. 10m (nuovo) Basi per la promozione dell’innovazione

(art. 16a cpv. 4 LPRI)

1L'UFFT elabora le basi per la promozione dell’innovazione e, in particolare, le strategie in materia di politica dell’innovazione all’attenzione del Consiglio federale.

2

L’UFFT coordina tale attività con altri servizi federali, in particolare con la CTI.

Art. 10n (nuovo) Valutazione dell’attività di promozione e rapporto d’attività della CTI

(art. 16a cpv. 5 e art. 16f cpv. 5 LPRI)

1L'UFFT garantisce la valutazione dell’efficacia e dell’efficienza della promozione

dell’innovazione. Ogni quattro anni, esso redige un rapporto all’attenzione del Consiglio federale contenente i risultati di tale valutazione.

2La CTI effettua il monitoring e il controlling dei provvedimenti da essa sostenuti e ne presenta i risultati all’UFFT. Tali risultati costituiscono la base per valutare l’efficacia e l’efficienza.

3La CTI redige un rapporto d’attività annuale all'attenzione del Consiglio federale contenente in particolare:

a. il modo in cui sono state attuate le direttive strategiche della Confederazione;

b. quali sono gli effetti economici risultati dall’attività di promozione;

c. il numero e il tipo di progetti sostenuti, segnatamente i progetti di cui agli articoli 10q capoverso 2 e 10r nonché i progetti interrotti.

Art. 10o (nuovo) Contributi CTI a favore di progetti di ricerca applicata e sviluppo