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Consultazione 2009/109: Revisione parziale dell'ordinanza della legge sulla ricerca (nuovo: ordinanza sulla promozione della ricerca e dell'innovazione, O-LPRI) · 26 pagine

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realizzazione e il controllo di poli di ricerca nazionali. Il Consiglio federale approva tali direttive2.

Nessuna modifica

Sezione 2ter: Contributi per i costi indiretti di ricerca (overhead)

(art. 7 cpv. 3 e art. 8 cpv. 5 LR)

Art. 8i Scopo e diritto ai contributi

1I contributi per i costi indiretti di ricerca (overhead) sono destinati a compensare in parte i costi cagionati alle istituzioni dai progetti di ricerca sostenuti dal Fondo nazionale svizzero nell’ambito delle sue attività di promovimento della ricerca.

2Il Fondo nazionale svizzero può concedere contributi per i costi indiretti di ricerca:

a. agli organi incaricati della ricerca universitaria;

b. ai centri di ricerca sostenuti dalla Confederazione secondo l’articolo 16 capoverso 3 lettera c della legge;

c. ad altre istituzioni di ricerca senza scopo di lucro sostenute dalla Confederazione o dai Cantoni.

Nessuna modifica

Art. 8j Criteri di calcolo, assegnazione e versamento

1Il Fondo nazionale svizzero calcola i contributi sulla base dei contributi per i progetti di ricerca che ha approvato l’anno precedente ed entro i limiti:

a. dei crediti approvati; e

b. del tasso di contribuzione massimo stabilito dal Parlamento nel decreto di finanziamento corrispondente.

2Approva i contributi mediante decisione.

3I contributi sono versati in due rate uguali alla fine del primo e del terzo trimestre dell’anno civile.