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Consultazione 2009/109: Revisione parziale dell'ordinanza della legge sulla ricerca (nuovo: ordinanza sulla promozione della ricerca e dell'innovazione, O-LPRI) · 26 pagine

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Art. 12 Programmi pluriennali Art. 12 Programmi pluriennali

1Gli organi della ricerca informano, nei loro programmi pluriennali, sulle attività previste nella1 Gli organi della ricerca informano, nei loro programmi pluriennali, sulle attività previste nella prossima legislatura, in particolare su: prossima legislatura, in particolare su:

a. gli scopi principali e le priorità che hanno stabilito e la loro concordanza con le finalità a. gli scopi principali e le priorità che hanno stabilito e la loro concordanza con le finalità della politica svizzera di ricerca; della politica svizzera di ricerca;

b. la ripartizione dei loro mezzi finanziari in comparazione con l’attività finora svolta; b. la ripartizione dei loro mezzi finanziari in comparazione con l’attività finora svolta;

c. il modo di coordinamento delle loro attività di cui agli articoli 17 e 18 della legge; c. il modo di coordinamento delle loro attività di cui agli articoli 17 e 18 della legge;

d. le ripercussioni a livello del personale e a livello finanziario. d. le ripercussioni a livello del personale e a livello finanziario.

2La Segreteria di Stato fissa il termine entro il quale le istituzioni di promovimento della ricerca2 La Segreteria di Stato fissa il termine entro il quale le istituzioni di promovimento della ricerca devono presentare i loro programmi pluriennali. devono presentare i loro programmi pluriennali e l’UFFT fissa tale termine per la CTI.

3I Politecnici federali e gli istituti annessi coordinano i loro programmi pluriennali con la3 I Politecnici federali e gli istituti annessi coordinano i loro programmi pluriennali con la pianificazione secondo la legge federale dell’8 ottobre 1999 sull’aiuto alle università. pianificazione secondo la legge federale dell’8 ottobre 1999 sull’aiuto alle università.

Art. 13 Verificazione dei programmi pluriennali Art. 13 Verificazione dei programmi pluriennali

1Ogni organo della ricerca verifica, all’atto dell’allestimento della pianificazione annua secondo1 Ogni organo della ricerca verifica, all’atto dell’allestimento della pianificazione annua secondo l’articolo 27 della legge, la validità del suo programma pluriennale. l’articolo 27 della legge, la validità del suo programma pluriennale.

2Comunica al DFI i motivi per i quali sono necessarie modificazioni.2 L’organo della ricerca comunica al DFI e la CTI al DFE i motivi rispettivi per i quali sono

necessarie modificazioni.

nessuna modifica

Art. 14 Piano di ripartizione delle istituzioni di promovimento della ricerca

Il piano di ripartizione indica il modo in cui, nel corso del prossimo anno, devono essere

utilizzati i fondi; gli importi sono espressi in franchi e in percentuale dell’onere complessivo; a

titolo di comparazione, devono essere menzionate le cifre corrispondenti dei due anni

precedenti. La ripartizione prevista dev’essere motivata.