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Consultazione 2009/109: Revisione parziale dell'ordinanza della legge sulla ricerca (nuovo: ordinanza sulla promozione della ricerca e dell'innovazione, O-LPRI) · 26 pagine

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all’Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (art. 31a LR); istituzioni beneficiarie a favore della valorizzazione del sapere e del trasferimento di

e. i servizi federali coordinano le loro misure di sostegno; garantiscono segnatamente che i tecnologia e di sapere;

contratti di prestazioni siano sufficientemente concertati per quanto concerne d. il dipartimento competente conclude un contratto di prestazioni con le istituzioni l’ammontare dei contribuiti, l’attribuzione dei compiti e le procedure di controllo. beneficiarie. Il DFI può delegare questa competenza alla Segreteria di Stato (art. 31a Nell’ambito dell’esame delle domande possono consultare a questo scopo esperti LR).

designati di comune accordo. e. i servizi federali coordinano le loro misure di sostegno; garantiscono segnatamente che i contratti di prestazioni siano sufficientemente concertati per quanto concerne l’ammontare dei contribuiti, l’attribuzione dei compiti e le procedure di controllo. Nell’ambito dell’esame delle domande possono consultare a questo scopo esperti designati di comune accordo.

Nessuna modifica

Art. 10a Dichiarazioni comuni d’intenti nell’ambito della COST

Il DFI è autorizzato a decidere in merito alla conclusione di Dichiarazioni comuni d’intenti

nell’ambito della Cooperazione Europea nel settore della ricerca scientifica e tecnica (COST).

Può delegare questa competenza alla Segreteria di Stato.

Nessuna modifica

Art. 10b Rappresentanza nel Comitato della COST

La Segreteria di Stato e l’Ufficio dell’integrazione DFAE/DFE, in nome della Segreteria di Stato

dell’economia, rappresentano la Svizzera nel Comitato di alti funzionari della COST.

Art. 10c Accordo d’esecuzione per i programmi di cooperazione

Nessuna modifica

nell’ambito dell’Agenzia internazionale dell’energia (AIE) e dell’Agenzia per l’energia nucleare (NEA)

Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni è

autorizzato a decidere la conclusione di accordi d’esecuzione nonché la partecipazione ai nuovi

progetti di cooperazione ivi previsti in materia di ricerca energetica nell’ambito dell’Agenzia

internazionale dell’energia (AIE) e dell’Agenzia per l’energia nucleare (NEA)

dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). Può delegare tale

competenza all’Ufficio federale dell’energia e all’Ispettorato federale della sicurezza nucleare.

Nessuna modifica

Art. 10d Accordi di esecuzione nell’ambito della Comunità europea dell’energia nucleare (EURATOM)

1Il DFI è autorizzato a decidere il rinnovo di accordi di esecuzione nell’ambito dell’Accordo di

cooperazione del 14 settembre 1978 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea

dell’energia nucleare nel campo della fusione termonucleare controllata e della fisica dei plasmi.