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Consultazione 2009/109: Revisione parziale dell'ordinanza della legge sulla ricerca (nuovo: ordinanza sulla promozione della ricerca e dell'innovazione, O-LPRI) · 26 pagine
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Art. 8e Realizzazione dei poli di ricerca nazionali
1Il Fondo nazionale svizzero finanzia, assiste e controlla i poli di ricerca nazionali la cui
istituzione è stata decisa dal DFI.
2Nel disciplinare i diritti e i doveri dei servizi che partecipano al polo di ricerca nazionale tiene
conto del quadro finanziario fissato dal DFI e delle condizioni poste per la loro attuazione.
Rispetta il principio secondo il quale i risultati delle ricerche svolte nell’ambito di poli di ricerca
nazionali sono pubblici conformemente agli articoli 7 capoverso 1 e 28 capoverso 1 della legge.
3Consulta la Segreteria di Stato sulla normativa prevista secondo il capoverso 2. Le normative
contrattuali tra il Fondo nazionale svizzero e le istituzioni partecipanti sono giuridicamente
vincolanti soltanto se sono approvate dalla Segreteria di Stato per quanto attiene alle condizioni
poste dal DFI conformemente all’articolo 8c capoverso 3.
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Art. 8f Controllo: valutazione e verifica degli effetti
1Il Fondo nazionale svizzero provvede a un costante monitoring dei poli di ricerca nazionali e
ne fa rapporto alla Segreteria di Stato. Effettua valutazioni intermedie in vista della decisione
relativa al proseguimento del sostegno federale secondo l’articolo 8b capoverso 3 lettera b.
2Ogni polo di ricerca nazionale che giunge a termine è sottoposto a un’esaustiva verifica degli
effetti incentrata sulla realizzazione degli obiettivi, su mandato della Segreteria di Stato.
Quest’ultimo decide le modalità e assegna i mandati corrispondenti.
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Art. 8g Interruzione di poli di ricerca nazionali
1Il DFI, su proposta del Fondo nazionale svizzero, decide prima della scadenza del periodo di
finanziamento quadriennale di interrompere poli di ricerca nazionali. La procedura di decisione
è retta dalle disposizioni dell’articolo 8c capoversi 2 e 3.
2Se le circostanze lo esigono, la decisione di interruzione può essere adottata anche durante il
periodo di finanziamento quadriennale.
3In caso di interruzione di un polo di ricerca nazionale, il Fondo nazionale svizzero accorda per
dodici mesi al massimo un finanziamento che permetta di concludere il polo.
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Art. 8h Direttive
Il DFI elabora le direttive che disciplinano dettagliatamente il bando di concorso, la selezione, la