Progetto
Consultazione 2009/109: Revisione parziale dell'ordinanza della legge sulla ricerca (nuovo: ordinanza sulla promozione della ricerca e dell'innovazione, O-LPRI) · 26 pagine
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Art. 10s (nuovo) Calcolo dei contributi a favore di progetti di ricerca applicata e sviluppo
(art. 16b cpv. 1 e 4 LPRI)
1L’ammontare dei contributi per i progetti di ricerca applicata e sviluppo nonché la
partecipazione dei partner attuatori sono definiti in base al totale dei costi di progetto
computabili.
2Sono compresi nel totale dei costi di progetto computabili:
a. i costi per il personale impiegato nel progetto nonché la retribuzione per prestazioni di terzi nell’ambito della ricerca connesse al progetto;
b. i costi del materiale impiegato nel progetto;
c. i costi per l’utilizzo di apparecchiature e impianti di produzione;
d. altri costi di progetto quali le spese di viaggio, il materiale di consumo e i costi infrastrutturali.
3Non rientrano nel totale dei costi di progetto computabili i costi per:
a. l’ottimizzazione del prodotto e dei processi di fabbricazione in serie;
b. le certificazioni;
c. l’immissione sul mercato.
4I contributi CTI coprono i costi degli aventi diritto ai contributi di cui al capoverso 2 lettera a. Inoltre, in via eccezionale, coprono i costi di cui alla lettera b. Sono previste deroghe qualora l’acquisto e l’utilizzo del materiale siano indispensabili per il buon esito del progetto.
5I contributi CTI coprono in ogni caso al massimo la metà del totale dei costi di progetto computabili. Sono fatti salvi i contributi CTI di grande entità stanziati per progetti di cui all’articolo 10q capoverso 2 lettere a e b nonché all’articolo 10r.
6I contributi per i costi indiretti di progetto (overhead) sono accordati unicamente alle scuole universitarie professionali con una contabilità analitica. Essi confluiscono nei contributi per i costi del personale.
7I dettagli relativi al calcolo dei contributi sono definiti nell’allegato.