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Consultazione 2009/109: Revisione parziale dell'ordinanza della legge sulla ricerca (nuovo: ordinanza sulla promozione della ricerca e dell'innovazione, O-LPRI) · 26 pagine

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Art. 10v (nuovo) Imprenditoria basata sulla scienza

(art. 16c cpv. 1 LPRI)

1La CTI può sostenere mediante contributi programmi di sensibilizzazione al tema

dell’imprenditoria e programmi formativi per giovani imprenditori.

2Le condizioni per il sostegno dei programmi di cui al capoverso 1 sono le seguenti:

a. gli istruttori possiedono un’esperienza imprenditoriale pratica di successo; e

b. gli operatori dei programmi definiscono criteri chiari in base ai quali sono selezionati i partecipanti. Tali criteri riguardano in particolare l’impegno dei partecipanti e la qualità del loro piano imprenditoriale.

3La CTI definisce con gli operatori di programmi che intende sostenere un limite di spesa massimo nell’ambito dei fondi disponibili.

Art. 10w (nuovo) Costituzione e sviluppo di imprese basate sulla scienza

(art. 16c cpv. 2 LPRI)

1I giovani imprenditori possono ottenere supporto, consulenza e coaching da parte della CTI alle condizioni seguenti:

a. la sede dell’impresa si trova in Svizzera oppure il luogo di costituzione dell’impresa è la Svizzera;

b. la tecnologia o il piano imprenditoriale presenta un carattere innovativo;

c. è disponibile una strategia in materia di protezione dei diritti di proprietà intellettuale dei possibili risultati;

d. il prodotto o il servizio presenta un importante potenziale di mercato;

e. il gruppo costitutivo mostra un grande impegno verso il progetto e dispone delle competenze necessarie per l’attuazione.

2La CTI stipula un contratto con il giovane imprenditore in base alle disposizioni di cui

all’articolo 10y capoverso 1 lettera a. Tale contratto definisce, in particolare, gli obiettivi intermedi nonché gli obblighi dell’avente diritto.