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Consultazione 2009/109: Revisione parziale dell'ordinanza della legge sulla ricerca (nuovo: ordinanza sulla promozione della ricerca e dell'innovazione, O-LPRI) · 26 pagine
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Allestisce un elenco delle priorità tenendo conto dello scopo dei programmi nazionali di ricerca secondo l’articolo 4. A tal fine si avvale del sostegno di periti esterni dell’amministrazione e di altri ambienti interessati.
3Per i temi selezionati come prioritari secondo il capoverso 2, elabora brevi proposte di programma che precisano le relative problematiche e illustrano il mandato di ricerca e altre condizioni determinanti per il programma.
4Esso incarica il Fondo nazionale svizzero di effettuare uno studio di fattibilità per ciascuna delle proposte di programma e di redigere in base a detto studio un abbozzo di programma con orientamento scientifico.
5Esso può incaricare il Fondo nazionale svizzero di procedere, nel quadro dello studio delle proposte di programma, a studi speciali, segnatamente a perizie relative allo stato delle conoscenze in campi selezionati.
Nessuna modifica
Art. 6 Esame e scelta dei programmi
1La Segreteria di Stato procede all’esame degli schizzi di progetto. A tal fine:
a. incarica il Comitato direttivo formazione, ricerca e tecnologia di esaminare i programmi proposti dal profilo della loro importanza e della loro urgenza per l’esecuzione di compiti federali;
b. valuta l’utilità dei risultati previsti secondo gli schizzi di progetto per gli utilizzatori e raccoglie per questo scopo i pareri degli ambienti interessati della politica e della società.
2Tenendo conto dei risultati delle consultazioni di cui nel capoverso 1, seleziona periodicamente proposte di nuovi programmi e le sottopone al DFI. Al riguardo può fondarsi sul parere del Consiglio svizzero della scienza e della tecnologia.
3Il DFI propone periodicamente al Consiglio federale l’esecuzione di uno fino a tre programmi nazionali di ricerca. In tale ambito, tiene conto del fatto che per i programmi nazionali di ricerca può essere stanziato per periodo di sussidio al massimo il 12 per cento in media del bilancio ordinario del Fondo nazionale svizzero.
Art. 7 Esecuzione dei programmi
1Il Fondo nazionale svizzero designa per ogni programma selezionato un gruppo direttivo o crea un’altra struttura adeguata di direzione.
2Esso allestisce un piano di esecuzione per ogni programma. Detto piano di esecuzione tiene conto dell’entità e della durata del programma relativamente alla sua estensione e al suo grado di