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Consultazione 2009/109: Revisione parziale dell'ordinanza della legge sulla ricerca (nuovo: ordinanza sulla promozione della ricerca e dell'innovazione, O-LPRI) · 26 pagine
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specificazione e indica:
a. gli obiettivi del programma e gli oggetti principali di ricerca;
b. il calendario di realizzazione del programma;
c. la ripartizione sommaria dei mezzi finanziari tra i principali oggetti di ricerca.
3Il DFI approva il piano d’esecuzione, dopo aver sentito i servizi interessati dell’Amministrazione federale.
4Il Fondo nazionale svizzero pubblica i piani d’esecuzione approvati e svolge i programmi.
Art. 8 Rapporto, analisi e verifica degli effetti1 Nessuna modifica
1Il Fondo nazionale svizzero informa regolarmente il pubblico e gli interessati sullo stato e la progressione dei lavori nei programmi nazionali di ricerca.
2Terminato un programma, compila un rapporto finale che consente agli interessati di analizzare e di utilizzare i risultati e che indica in quale misura sono stati conseguiti gli scopi stabiliti nel piano d’esecuzione.
3L’amministrazione federale tiene conto dei risultati dei programmi nell’adempimento dei suoi compiti; essa ne promuove l’applicazione fuori del suo ambito.
4Un programma nazionale di ricerca terminato è sottoposto, secondo le necessità, a una verifica unica degli effetti. La Segreteria di Stato decide, d’intesa con il Fondo nazionale svizzero, le modalità e assegna i mandati corrispondenti.
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Art. 8a Direttive
Il DFI elabora le direttive che disciplinano dettagliatamente la procedura per il vaglio e l’esame dei temi per i programmi nazionali di ricerca nonché per il loro controllo. Il Consiglio federale approva tali direttive.
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Sezione 2bis: Poli di ricerca nazionali
(art. 6 cpv. 2 e 8 lett. h LR)