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Consultazione 2009/109: Revisione parziale dell'ordinanza della legge sulla ricerca (nuovo: ordinanza sulla promozione della ricerca e dell'innovazione, O-LPRI) · 26 pagine
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Art. 10t (nuovo) Assegni per l’innovazione
(Art. 16b LPRI)
1Le piccole e le medie imprese hanno la facoltà di richiedere un accredito (assegno per
l’innovazione) alla CTI per l’elaborazione di un breve studio di fattibilità da parte di un istituto di ricerca di cui all’articolo10p.
2L’impresa stipula una convenzione di collaborazione con l’istituto di ricerca secondo l’articolo 10p. L’istituto di ricerca può riscuotere l’assegno per l’innovazione presso la CTI nell’ambito di un contratto secondo l’articolo 10y capoverso 1. La convenzione di collaborazione è parte integrante di tale contratto.
3L’importo unitario massimo per assegno nonché l’importo complessivo sono definiti in base al decreto di finanziamento del Parlamento.
4Un’impresa ottiene al massimo un assegno per l'innovazione ogni quattro anni.
Art. 10u (nuovo) Promozione del trasferimento di sapere e tecnologie tra gli istituti di ricerca e l’economia
(art. 16c cpv. 3 LPRI)
1La CTI ha la facoltà, al fine di promuovere lo scambio di informazioni tra gli istituti di ricerca e l’economia, di sostenere reti di contatto mediante contributi qualora queste ultime servano agli istituti di ricerca e ai partner attuatori nell’ottica dello sviluppo di innovazioni basate sulla scienza.
2I contributi possono essere accordati per le seguenti attività:
a. intermediazione di informazioni sul sapere disponibile negli istituti di ricerca in materia di concentrazione di competenze e risorse in campi rilevanti in termini di innovazione;
b. promozione del flusso di informazioni tra economia e istituti di ricerca in loco presso le imprese per rispondere alle esigenze di queste ultime in materia di soluzioni basate sulla scienza;
c. sostegno alle imprese in sede di elaborazione di accordi sulla proprietà intellettuale e la valorizzazione dei risultati dei progetti.
3La CTI fissa con i responsabili delle reti di contatto, nell’ambito dei contratti di cui all'articolo 10y capoverso 1, un limite di spesa annuo nell’ambito dei fondi disponibili. Essa considera inoltre altri flussi di capitali da parte di enti pubblici e di terzi a favore della rete in questione.