Rapporto sui risultati

Consultazione 2009/41: Codice civile (Compensazione della previdenza in caso di divorzio) · 29 pagine

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beni, e di ordinare una divisione eventualmente diversa da quella che prevede parti uguali (BS).

Due interpellati osservano che mentre secondo il rapporto esplicativo il giudice gode di un certo potere discrezionale, lo stesso non si potrebbe affermare in base al testo di legge. Se detto potere è stato conferito al giudice, occorrerebbe chiarire secondo quali criteri lo deve esercitare, altrimenti la legge sarebbe applicata secondo il diritto previgente (PES; VVP).

Due partecipanti affermano che «l’iniquità manifesta» si può fondare sia sul passato, e quindi sulla storia del matrimonio, sia sul futuro, e quindi sulla situazione finanziaria. Auspicano che la legge, o perlomeno il rapporto esplicativo, offra criteri chiari a questo proposito (BS, ZH). Due partecipanti fanno inoltre valere che, all’epoca dell’introduzione della divisione della previdenza professionale, l’interpretazione delle condizioni legali per il rifiuto era una questione molto controversa, ma che in pratica non se ne erano interessati né i partiti né i tribunali (VS, ZH).

Secondo un partecipante sarebbe molto difficile definire il limite di ciò che è «manifestamente iniquo», il che implicherebbe il rischio di una giurisprudenza molto divergente sulla questione. Andrebbe inoltre assolutamente evitata la divisione implicita dei fondi previdenziali la cui costituzione è prevista dopo il divorzio, poiché il coniuge più giovane potrebbe costituire la sua previdenza su una base più lunga, visto che il legislatore ha espressamente rinunciato a includere nella divisione l’avere accumulato dopo il divorzio (PES).

Inoltre numerosi partecipanti non capiscono perché la compensazione della previdenza sarebbe iniqua nel caso in cui il matrimonio duri soltanto pochi anni. Un approccio simile priverebbe il principio della divisione in parti uguali del suo significato. Secondo loro un matrimonio breve implica importi da dividere esigui e quindi non rientrerebbe nella clausola dell’iniquità. Il regolamento sulla compensazione della previdenza non dovrebbe essere disciplinato in maniera analoga a quello del diritto in materia di mantenimento. In particolare, la giurisprudenza sulla suddivisione nei casi di carenza nell’ambito del diritto in materia di mantenimento non dovrebbe essere applicata alla divisione della previdenza professionale (BL, BS, VD, ZH). Nella stessa direzione va un’osservazione di un partecipante secondo cui la questione dell’iniquità si pone unicamente nell’ambito dell’assegnazione dei contributi di mantenimento e non in quello della divisione degli averi LPP (mann).

Un partecipante ritiene che il nuovo disciplinamento sia problematico. Non sarebbe appropriato permettere al giudice di rinunciare alla divisione dei fondi previdenziali nei casi in cui i contributi di mantenimento fossero soppressi per motivi legati all’equità, tanto più che la divisione dell’avere di previdenza accumulato durante il matrimonio rientrerebbe piuttosto nel regime dei beni. Sarebbe contrario allo spirito di questo principio tenere conto di eventuali criteri di colpevolezza al momento della divisione. Per questo motivo la versione vigente dell’articolo 123 capoverso 2 CC dovrebbe essere ripresa nell’articolo 122 capoverso 2 dell’avamprogetto (TG).

Due partecipanti fanno valere che se il giudice del divorzio può intervenire soltanto in caso d’iniquità «manifesta», bisognerebbe attendersi la resa di numerose decisioni inique. Questo rappresenterebbe un problema ad esempio perché gli averi dei coniugi non sarebbero paragonabili in occasione di una suddivisione in parti uguali dopo il sopraggiungere di un caso di previdenza per uno dei due coniugi. Contrariamente alla prestazione d’uscita, il capitale di copertura di una rendita o il conto di vecchiaia non è definito dalla legge, ma si basa sul regolamento del rispettivo istituto di previdenza. Questo può avere come conseguenza che nonostante inizialmente le