Rapporto sui risultati

Consultazione 2009/41: Codice civile (Compensazione della previdenza in caso di divorzio) · 29 pagine

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dividere al momento del divorzio. La soluzione proposta sarebbe nondimeno accettata come norma minima (IGM).

Un partecipante auspica disposizioni più precise sulla data di riferimento (JU).

10. Trasferimento della prestazione d’uscita, riversamento e assegnazione del rimborso dei prelievi anticipati (art. 22c AP-LFLP, art. 30d cpv. 6 LPP)

a) Art. 22c AP-LFLP

Svariati partecipanti approvano la proposta di prelevare proporzionalmente dall’avere di vecchiaia e da quello nel regime sovraobbligatorio del coniuge debitore la somma da versare che sarà accreditata nelle stesse proporzioni al coniuge avente diritto (BS, GE, GR, OW, SO, UR; PES; ASF, Cifacc, sic svizzera, USC, USS, TS). Un partecipante accoglie favorevolmente il fatto che il divorzio non comporti uno spostamento dell’avere dal regime obbligatorio al regime sovraobbligatorio della previdenza professionale (BS).

Secondo un interpellato il nuovo disciplinamento permette di evitare che la previdenza per la vecchiaia obbligatoria venga pregiudicata. Sottolinea tuttavia il rischio che il coniuge debitore trasferisca esclusivamente l’avere di previdenza nel regime sovraobbligatorio, che verrebbe attribuito in maniera corrispondente al coniuge creditore (ASF).

Secondo due partecipanti il metodo proposto sarebbe applicabile soltanto nei confronti degli istituti di previdenza che distinguono tra previdenza obbligatoria e previdenza sovraobbligatoria (sic svizzera, USS). Spesso tuttavia le casse autonome non prevedrebbero detta distinzione (ASIP, sic svizzera, USS, USI). Occorrerebbe quindi rivedere il progetto a tal riguardo (sic svizzera, USS).

Un partecipante è dell’avviso che le prestazioni d’uscita acquisite durante il matrimonio debbano essere ripartite in base agli averi nel regime obbligatorio e in quello sovraobbligatorio, mentre la soluzione proposta partirebbe dal rapporto calcolato in base all’intero avere di vecchiaia, comprensivo quindi anche dell’avere acquisito prima del matrimonio. Tuttavia, la soluzione proposta è approvata per ragioni d’ordine pratico finché non è possibile garantire che gli istituti di previdenza e di libero passaggio siano in grado d’indicare il rapporto sia per l’avere costituito prima del matrimonio sia per quello acquisito durante il matrimonio (FSA).

Quattro partecipanti ritengono che prima di accreditare la parte sovraobbligatoria del coniuge creditore, occorrerebbe completare la sua previdenza obbligatoria, che nel caso delle donne presenterebbe spesso importanti lacune di copertura (AG, BL, VD; ADF).

In riferimento al termine «sovraobbligatorio» alcuni partecipanti suggeriscono di evitare l’impiego di termini nuovi e non definiti (ASIP, ASA, USI). Il termine «sovraobbligatorio» potrebbe anche essere sostituito con «altri averi» (ASA).

Un interpellato auspica l’emanazione di disposizioni più precise sull’assegnazione della prestazione alla parte obbligatoria della previdenza professionale (JU).