Rapporto sui risultati
Consultazione 2009/41: Codice civile (Compensazione della previdenza in caso di divorzio) · 29 pagine
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3. Divorzio mediante richiesta comune (art. 111 cpv. 1 e 2 AP-CC)
Un partecipante ritiene superflua questa modifica di carattere redazionale (ASF). Anche un altro partecipante si chiede se sia necessario ripetere le disposizioni già previste dalla legislazione in materia di libero passaggio (ASA).
Un partecipante propone di cancellare la frase «e stipulato una convenzione omologabile corredata delle conclusioni relative ai figli e alla previdenza professionale» dell’articolo 111 capoverso 2 AP-CC (mann).
4. Divisione della prestazione d’uscita anche dopo il sopraggiungere di un
caso di previdenza (art. 122 AP-CC in combinazione con art. 22d e 22e AP-
LFLP)
La proposta di suddividere l’avere di previdenza anche dopo il sopraggiungere di un caso di previdenza è espressamente accolta in maniera positiva (AG, BL, BS, GE, JU, NE, SG, SO, SZ, TI, UR, VS; PPD, PLR, PS; sic svizzera, mann, FSA, USC, USS, UCS, TS). Anche l’auspicato miglioramento della posizione delle vedove divorziate è accolto favorevolmente (BL, SG; PS; FSA, UCS, TS). Tre partecipanti fanno tuttavia valere che la suddivisione della previdenza professionale risolverebbe solo in parte il problema della tutela, ritenuta spesso insufficiente, di una donna divorziata dopo la morte dell’ex marito tenuto a versare un contributo di mantenimento. Per questo motivo al fine di proteggere la vedova divorziata occorrerebbe proporre una soluzione che permetta di estendere la copertura assicurativa anche al regime sovraobbligatorio della LPP (BL; FSA, ADF). Occorrerebbe quindi prevedere un disciplinamento speciale per i casi in cui il regime obbligatorio presentasse lacune di copertura (BL). Nella stessa direzione va un’osservazione di un altro partecipante secondo cui andrebbero riconsiderate le proposte a favore dell’uguaglianza delle vedove divorziate - proposte che andavano oltre a quelle dell’avamprogetto e che sono state rifiutate dal Consiglio federale - sempreché la vedova divorziata possa far valere il diritto al mantenimento (BS).
Un partecipante suggerisce l’applicazione del disciplinamento proposto per analogia ai casi di cessazione del diritto all’indennità di disoccupazione (TS).
Un interpellato propone di prevedere un disciplinamento derogatorio per i casi in cui i futuri divorziati hanno raggiunto una soluzione amichevole (mann).
Un partecipante è per contro dell’avviso che il disciplinamento debba essere coordinato con le disposizioni sul contributo di mantenimento dopo il divorzio. L’abbassamento della rendita del titolare della previdenza potrebbe infatti rendere quest’ultimo dipendente da detti contributi. Questo caso sarebbe problematico quando il coniuge avente diritto ha diritto ai contributi di mantenimento dopo il divorzio. Lo stesso partecipante chiede tra gli altri che non venga suddivisa soltanto la prestazione d’uscita acquisita durante il matrimonio, ma anche quella accumulata durante il periodo dedicato ai figli in comune (PS).
D’altro canto un interpellato ritiene che si debba mantenere il disciplinamento attuale che non prevede alcuna divisione in caso di divorzio dopo il sopraggiungere di un caso di previdenza e secondo cui il coniuge debitore deve versare al coniuge avente diritto un contributo di mantenimento dal suo stipendio (rendita) (Cifacc). Secondo un altro partecipante una donna divorziata sarebbe definitivamente divorziata e non avrebbe più alcun diritto di far valere pretese finanziarie nei confronti del suo ex marito in seguito alla divisione secondo l’articolo 122 CC. Non vi sarebbe pertanto