Rapporto sui risultati

Consultazione 2009/41: Codice civile (Compensazione della previdenza in caso di divorzio) · 29 pagine

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prestazioni d’uscita fossero identiche (prima dell’insorgere del caso di previdenza), dopo qualche anno, in caso di divorzio, si renda necessaria una compensazione. Non vi sarebbero obiezioni per quanto riguarda la stretta delimitazione del potere discrezionale del giudice qualora gli averi da dividere dopo un caso di previdenza fossero definiti dalla legge (BE; PES).

b) «Un coniuge può, in una convenzione sugli effetti del divorzio, rinunciare in tutto

o in parte alla compensazione della previdenza, a condizione che resti garantita un’adeguata previdenza per i casi di vecchiaia e d’invalidità» (art. 122 cpv. 3 AP-CC)

La nuova regolamentazione è approvata senza riserve ed esplicitamente da due partecipanti (SO; USC). Un interpellato sottolinea che l’autonomia privata degli interessati è fondamentale. Se le parti del divorzio sono d’accordo sull’impiego dei loro rispettivi averi, il giudice deve rispettare la loro decisione (mann). In generale viene approvato l’allentamento delle attuali (piuttosto rigide) regole di divisione della previdenza (GE; PLR; FSM).

Un altro partecipante ritiene che sia sensato permettere ai coniugi di convenire sull’impiego degli averi di previdenza acquisiti durante il matrimonio, a condizione che resti garantita un’adeguata previdenza (GL).

Numerosi partecipanti sono per contro dell’opinione che la libertà di disporre dei coniugi sia troppo ampia (BS, GR, ZH; PES). In particolare sarebbe problematica la possibilità generale di rinuncia, poiché avrebbe conseguenze negative sulla parte più debole in termini di previdenza (BS, GR, TI, ZH; ADF). La proposta non terrebbe conto del fatto che la divisione della previdenza non è un fatto del tutto privato, ma che è strettamente legata alla questione della garanzia della previdenza vecchiaia, superstiti e invalidità (BS, GR, ZH).

La regolamentazione andrebbe modificata in modo da permettere l’introduzione di condizioni restrittive per convenzioni simili e per rafforzare il controllo da parte del giudice affinché la parte più debole non sia costretta a rinunciare alla divisione (BS, ZH). Tre interpellati ritengono che l’allentamento delle condizioni alle quali i coniugi possono derogare al principio della divisione in parti uguali sia in contrasto con il pensiero alla base della compensazione della previdenza e l’obiettivo originario del progetto di riforma del Parlamento. Chiedono di attenersi anche in questo caso alla divisione in parti uguali a tutela della parte più debole (SG; PPD, PS).

Due partecipanti ritengono che non sia possibile giudicare l’adeguatezza di una previdenza vecchiaia e invalidità in base al disciplinamento proposto (BE; PPD). Nella medesima direzione va l’osservazione di due partecipanti secondo cui il termine «adeguata» non è abbastanza preciso (NE; UCS). Vi sarebbe quindi il rischio che in casi di divorzio su richiesta comune i giudici verifichino le convenzioni sulla compensazione della previdenza in modo troppo superficiale o che si basino su previsioni errate. Un interpellato auspica una soluzione più pragmatica o l’emanazione di un’ordinanza sulle eccezioni alla divisione in parti uguali (UCS). Nella stessa direzione va l’osservazione di un partecipante secondo cui, visto che la divisione della previdenza è di interesse pubblico, sia la legge che il rapporto esplicativo devono precisare le condizioni alla base dell’allentamento previsto. La divisione della previdenza non dovrebbe esser decisa mediante convenzione, ma soltanto dall’autorità giudiziaria (VD).