Rapporto sui risultati

Consultazione 2009/41: Codice civile (Compensazione della previdenza in caso di divorzio) · 29 pagine

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questione relativa ad un’eventuale divisione e alla sua forma quando i mezzi nel frattempo sono stati consumati resta nondimeno aperta (BE).

Un partecipante si chiede del resto se la suddivisione proporzionale del prelievo anticipato tra l’avere prima e durante il matrimonio sia veramente appropriato o se il prelievo non debba innanzitutto essere attribuito all’avere durante il matrimonio. Nella sua decisione B 8/06 del 16 agosto 2006 (i cui estratti sono pubblicati nella DTF 132 V 332) il Tribunale federale ha statuito su questa questione in modo diverso da quanto non sia stato fatto nel progetto. Il prelievo anticipato permette di ridurre gli interessi ipotecari e quindi di sgravare il bilancio dell’economia domestica. Il mantenimento della famiglia dovrebbe tuttavia essere finanziato prima di tutto con i mezzi acquisiti durante il matrimonio. La divisione proporzionale del prelievo anticipato e la conseguente perdita d’interessi avrebbero come conseguenza di sgravare il bilancio della famiglia a scapito degli averi previdenziali acquisiti prima del matrimonio o degli interessi contabilizzati su questi averi. D’altro canto gli interessi sugli averi propri, non assoggettati alla compensazione della previdenza, ma al regime dei beni, rientrerebbero negli acquisti nel regime ordinario. Questi acquisti potrebbero essere impiegati senz’altro per le spese correnti e verrebbero suddivisi in occasione della liquidazione (art. 197 cpv. 2 n. 4 CC). La questione dovrebbe essere riesaminata nell’ottica dell’equità e della sua conformità al sistema (BE).

Alcuni interpellati (SO; PES; ASF, FSA, ADF) si dichiarano espressamente a favore della nuova disposizione secondo cui la perdita d’interessi sui fondi previdenziali investiti nella proprietà di un’abitazione debba essere addebitata proporzionalmente all’avere di previdenza prima del matrimonio e a quello accumulato durante il matrimonio e debba essere suddivisa di conseguenza (art. 22a cpv. 3 AP-LFLP). Un partecipante (BL) ritiene invece che occorra verificare la procedura di ripartizione della perdita d’interessi nel caso in cui i fondi previdenziali fossero stati investiti nella proprietà di un’abitazione (art. 22a cpv. 3 AP-LFLP). Un altro interpellato disapprova invece che gli interessi sulla prestazione d’uscita debbano essere suddivisi in seguito a un prelievo anticipato per la proprietà di un’abitazione (utile in capitale da prestazioni proprie), visto che entrambe le persone avrebbero già «perso» gli interessi assieme abitando l’oggetto (IGM).

Un partecipante è dell’opinione che i prelievi anticipati debbano essere considerati al netto, ovvero senza la perdita d’interessi, come succede finora nella prassi per la possibilità di rimborso del prelievo anticipato. Questo principio andrebbe mantenuto. Rimanda al fatto che i coniugi possono ridurre il tasso ipotecario grazie a un prelievo anticipato durante il matrimonio. Di conseguenza il patrimonio disponibile nel quadro della liquidazione del regime dei beni sarebbe più consistente. Un nuovo calcolo della perdita d’interessi nella previdenza professionale andrebbe a scapito soltanto del coniuge che ottiene il prelievo anticipato. Per questo motivo l’articolo 30c capoverso 6 LPP dovrebbe sancire espressamente che i prelievi anticipati precedenti devono essere considerati al netto della perdita d’interessi (SZ).

Tre interpellati rimettono per contro in questione il fatto che le prestazioni d’uscita o di previdenza debbano essere assoggettate alla compensazione della previdenza in caso di divorzio o di scioglimento giudiziale dell’unione domestica registrata dopo che il coniuge o il partner registrato ha dato il suo consenso scritto. A loro avviso il prelievo anticipato completo implicherebbe un’interruzione della relazione giuridica con l’istituto di previdenza. Per questo motivo il calcolo dei valori capitalizzati dall’ex istituto di previdenza non é né accettabile né sensato. Il disciplinamento proposto per l’amministrazione degli istituti di previdenza creerebbe problemi in particolare nel caso in cui, ad esempio, l’assicurato che ha raggiunto l’età di pensionamento (65