Rapporto sui risultati

Consultazione 2009/41: Codice civile (Compensazione della previdenza in caso di divorzio) · 29 pagine

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anni) chiede il pagamento sotto forma di capitale dell’intera prestazione di vecchiaia, estinguendo quindi la relazione giuridica con l’istituto di previdenza, oppure nel caso in cui la persona in questione da tempo non è più assicurata presso l’istituto di previdenza e quest’ultimo deve fornire informazioni al giudice su prestazioni previdenziali qualora detta persona divorziasse a 75 anni. Una volta raggiunta l’età di pensionamento, occorrerebbe rimandare esclusivamente alla suddivisione giudiziale nell’ambito dei restanti valori patrimoniali. Occorrerebbe altresì provvedere affinché l’istituto di previdenza sia esonerato dall’obbligo di informare sui pagamenti in capitale nei casi di previdenza (ASIP, ASA, USI). Non sarebbe compito dell’istituto di previdenza esaminare lo stato del regime dei beni degli assicurati (sic svizzera, USS). Nella stessa direzione va il parere di un altro partecipante secondo cui dato che l’abitazione è utilizzata da entrambi i coniugi durante il matrimonio, le perdite che ne risultano dovrebbero essere compensate dagli acquisti comuni (mann).

Un partecipante si chiede inoltre se la parte LPP del prelievo anticipato vada gestita come un «conto testimone» o se non convenga eventualmente tenere conti separati per i prelievi anticipati. Viene del resto fatto valere che l’attuazione di questa disposizione comporterebbe un’estensione del sistema, il che genererebbe costi non irrilevanti (Cifacc).

Un altro interpellato deplora che la legge non menzioni la fine dell’assoggettamento alla previdenza professionale quando la realizzazione di un immobile provoca perdite, situazione che fa venire meno l’obbligo di rimborso. Se si volesse «tenere conto» di questo caso conformemente all’articolo 123 capoverso 2 AP-CC, converrebbe precisare come farlo (PES).

Un partecipante è invece dell’avviso che non occorra rivedere le disposizioni sulla promozione della proprietà d’abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale (SA LPP).

Secondo un interpellato, visto che al subentrare di un caso di assicurazione non sarebbe più possibile rimborsare i prelievi anticipati e che si potrebbe cancellare la restrizione del diritto di alienazione dal registro fondiario, non sarebbe chiaro quali prestazioni debbano essere prese in considerazione in base all’articolo 123 capoverso 2 AP-CC (Cifacc).

6. Eccezioni alla divisione in parti uguali (art. 122 cpv. 2 e 3 AP-CC)

a) «Il giudice rifiuta in tutto o in parte la divisione ove appaia manifestamente ini-

qua» (art. 122 cpv. 2 AP-CC)

Taluni partecipanti si dichiarano esplicitamente a favore di questo capoverso (BL, GE, JU, SO; USC, ADF), in particolare del fatto che il giudice goda di un certo potere discrezionale nella procedura di divorzio per quanto riguarda i fondi di previdenza da dividere (GE).

Numerosi interpellati sono tuttavia del parere che l’espressione «manifestamente iniqua» sia formulata in maniera troppo aperta o restrittiva e che vada quindi precisata (BE, BS, NE, ZH; PPD, PES; FSA). Questa formulazione restrittiva ridurrebbe il margine di manovra nella prassi (FSA). Un partecipante fa valere che l’interpretazione di questa espressione da parte del Tribunale federale sia molto restrittiva per cui converrebbe evitarla al fine di lasciare al giudice del divorzio un margine di apprezzamento più ampio. Occorrerebbe lasciare al giudice del divorzio la possibilità di decidere tenendo conto del contesto globale, compreso il regime dei