Rapporto sui risultati
Consultazione 2009/41: Codice civile (Compensazione della previdenza in caso di divorzio) · 29 pagine
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istituti di previdenza che dovrebbero quindi annunciare ogni anno all’Ufficio centrale del 2° pilastro tutti i loro assicurati attivi al beneficio di una prestazione d’uscita e tutti i beneficiari di rendite (SZ, UR). Si porrebbe inoltre la domanda se in questo caso l’obbligo d’annuncio interessi soltanto le generalità degli assicurati o anche l’ammontare delle prestazioni d’uscita oppure il valore attuale della rendita (SZ). In caso affermativo, l’Ufficio centrale del 2° pilastro dovrebbe trattare un enorme flusso di dati. Affinché si possa garantire ai beneficiari di rendite lo stesso valore attuale della rendita in caso di divorzio, l’ordinanza sul libero passaggio dovrebbe perlomeno prescrivere quale tabella applicare (UR).
Un Cantone chiede di verificare l’applicabilità di questa disposizione nonché le conseguenze finanziarie per gli istituti di previdenza (ZG).
Due partecipanti fanno valere che esistono altre possibilità per ottenere le informazioni necessarie nel quadro del divorzio. In effetti, l’articolo 170 CC permette di esigere le informazioni necessarie (ASF, IGM, SAK). Nella medesima direzione va un’osservazione di un altro interpellato secondo cui in una procedura di divorzio concreta gli istituti di previdenza comunicano regolarmente ai tribunali i dati sul capitale di vecchiaia esistente (GR). A prescindere da ciò, in caso di cambiamento di posto di lavoro, la legge (art. 3 cpv. 1 LFLP) prevedrebbe l’obbligo di trasferire la prestazione d’uscita al nuovo istituto di previdenza. In questo modo verrebbe garantito che un assicurato non possa far valere pretese presso più istituti di previdenza (ZH). Del resto, nessuna legge potrebbe impedire a una persona di trovare un mezzo per sottrarsi alle sue responsabilità (ASF, SAK).
13. Procedura in caso di divorzio (art. 25a cpv. 1 AP-LFLP)
Secondo un partecipante la formulazione di questo articolo non concorderebbe con gli articoli 280 e 281 CPC. Andrebbe inoltre precisato che il tribunale delle assicurazioni deve essere adito soltanto nel caso di situazioni poco chiare in riferimento ad averi (vincolati) presso istituti di previdenza che si trovano in Svizzera (PES).
Secondo un interpellato sarebbe utile per i cittadini se, ai fini del completamento di una decisione di divorzio resa all’estero, l’articolo 25a capoverso 1 AP-LFLP menzionasse esplicitamente l’articolo 64 capoverso 1 LDIP o il capoverso 1bis AP-LDIP per determinare la competenza per territorio del tribunale svizzero di cui si conosce la competenza per materia secondo l’articolo 73 capoverso 1 LPP (BS). Lo stesso interpellato indica inoltre che se mancasse (soltanto) una dichiarazione di esecuzione dell’istituto svizzero di previdenza nei confronti di un giudice del divorzio straniero, quest’ultimo potrebbe, secondo la prassi, perlomeno fissare a titolo vincolante per i coniugi il principio e la portata della divisione. Una decisione di divorzio straniera di questo tenore potrebbe quindi essere riconosciuta. Nella prassi spetterebbe al tribunale delle assicurazioni competente in Svizzera calcolare le prestazioni che l’istituto di previdenza svizzero deve trasferire. In questo caso tuttavia l’articolo 25a capoverso 1 LFLP non offrirebbe alcuna indicazione sulla competenza territoriale del tribunale svizzero competente per materia conformemente all’articolo 73 capoverso 1 LPP. La LFLP dovrebbe prevedere una norma esplicita sulla competenza del tribunale delle assicurazioni sociali in Svizzera. In accordo con il nuovo articolo 64 capoverso 1bis AP-LDIP, sarebbe legittimo prevedere questa competenza presso la sede dell’istituto di previdenza che si trova in Svizzera.