Rapporto sui risultati

Consultazione 2009/41: Codice civile (Compensazione della previdenza in caso di divorzio) · 29 pagine

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ziata con un prelievo anticipato nell’ambito della promozione della proprietà d’abitazioni (BL, FR, SO, TI; PES, PS; ASF, HEV, FSA). Un partecipante ritiene tuttavia poco chiara la formulazione della norma e propone di riprendere quella del rapporto esplicativo (ASF). Secondo un altro interpellato la disposizione non permetterebbe di impedire che il consenso del coniuge venga ottenuto in maniera illecita (SO).

Due partecipanti fanno valere che l’obbligo di ottenere il consenso del coniuge nel caso di una liquidazione in capitale è auspicabile dal punto di vista del coniuge avente diritto. La situazione diverrebbe tuttavia problematica nei casi in cui la persona assicurata non abbia la possibilità di scegliere tra capitale e rendita (sic svizzera, USS).

Alcuni partecipanti fanno valere che il consenso del coniuge alla costituzione di un pegno immobiliare non dovrebbe essere disciplinato nella LPP, bensì nel CC (BL, GR; ASF, SA LPP). Di norma l’istituto di previdenza non verrebbe a conoscenza della costituzione di un pegno immobiliare, ma soltanto l’ufficio del registro fondiario. Spetterebbe di fatto a quest’ultimo verificare se all’atto della registrazione di un pegno immobiliare sia necessario il consenso del coniuge o del partner registrato e, in caso affermativo, se il consenso è stato dato (BL, GR). Inoltre, gli istituti di previdenza spesso non sarebbero informati dei pagamenti in contanti delle prestazioni d’uscita o di previdenza, se questi sono stati effettuati sotto il regime di contratti di lavoro anteriori. Questo è il motivo per cui gli istituti di previdenza possono offrire un contributo limitato nell’ambito del calcolo dei capitali di previdenza effettivamente disponibili (GR). Due partecipanti rimandano all’aumento della mole di lavoro per le autorità preposte al registro fondiario qualora dovessero accertare la questione del consenso all’atto della costituzione di un pegno immobiliare dopo il pagamento (JU, VS).

Un partecipante ritiene che il nuovo disciplinamento sia eccessivo. Porterebbe a un onere supplementare sproporzionato e sarebbe molto contestato. La facoltà di disporre potrebbe essere limitata soltanto se si tratta di un prelievo anticipato già menzionato nel registro fondiario. Nella prassi, spesso gli istituti di previdenza tratterebbero ognuno a modo proprio l’annuncio della menzione prescritta dalla legge. Non sarebbe raro che l’annuncio avvenga settimane o addirittura mesi dopo il versamento del prelievo anticipato. Dato che l’amministratore del registro fondiario, all’atto di esaminare la facoltà di disporre, si baserebbe sullo stato attuale del registro, il coniuge o il partner registrato non sarebbe protetto da un’eventuale perdita in caso di annuncio tardivo. Si consiglia quindi di verificare l’idoneità di questa disposizione. In questo contesto ci si potrebbe chiedere se non occorra rivedere l’attuale articolo 169 capoverso 1 CC. Da un sondaggio presso i Cantoni emergerebbe infatti un’applicazione disomogenea di questa disposizione (BS).

Due partecipanti deplorano che il nuovo disciplinamento non tenga conto della costituzione in pegno dell’avere di previdenza a favore del creditore pignoratizio (BS; FSA). Lamentano altresì la mancata menzione del caso dell’alienazione dopo la vendita dell’immobile con perdita e la conseguente estinzione dell’obbligo di rimborso (BE).

Due partecipanti fanno valere che oggi sarebbe il coniuge ignaro a subire le conseguenze di un pagamento in contanti ottenuto attraverso la falsificazione della sua firma. Nell’ambito dei successivi lavori di revisione occorrerebbe trovare una soluzione anche a questo problema (BL; ADF). In questo contesto un partecipante ritiene che la prassi di numerosi istituti di previdenza, menzionata dal Consiglio federale (rapporto esplicativo n. 1.3.4, pag. 13), rappresenti una misura di sicurezza pragma-