Rapporto sui risultati

Consultazione 2009/41: Codice civile (Compensazione della previdenza in caso di divorzio) · 29 pagine

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Un partecipante ritiene per contro che la norma proposta sia inutile. Se ciononostante dovesse essere mantenuta, dovrebbe applicarsi soltanto se l’avente diritto non è affiliato ad alcun istituto di previdenza (ASIP).

Un interpellato auspica che il messaggio formuli in maniera più precisa rispetto a quanto non faccia il rapporto esplicativo gli obblighi dell’istituto collettore in relazione alla conversione in una rendita dopo l’età di pensionamento (SA LPP).

Secondo un partecipante non sarebbe legittimo differenziare tra persone che hanno diritto a una prestazione d’uscita conformemente all’articolo 124 capoverso 1 AP-CC e che sono affiliate a un istituto di previdenza e quelle che hanno diritto a un prestazione d’uscita dopo un’uscita e che quindi sono affiliate a un nuovo istituto di previdenza (ASA).

Un interpellato pone le seguenti domande in relazione all’articolo 22f AP-LFLP:

- «può l’avente diritto far valere queste pretese se è ancora un assicurato attivo presso un istituto di previdenza?

- Può l’avente diritto far valere queste pretese anche se ha già raggiunto l’età di pensionamento?

- È legittimo che sul capitale stabilito in base alla sentenza di divorzio trasferito direttamente all’istituto collettore non venga percepito alcun emolumento per liquidazioni in capitale?

- È giusto che l’istituto di previdenza, che versa già una rendita di vecchiaia all’avente diritto, non possa ricevere alcun capitale stabilito in base alla sentenza di divorzio per aumentare tale rendita?

- Vale lo stesso anche se l’istituto di previdenza versa ad un avente diritto relativamente giovane una rendita temporanea d’invalidità fino all’età ordinaria di pensionamento o bisogna aumentare l’avere di risparmio fino all’età prevista nel modello (SZ)?»

Un partecipante non ritiene opportuno rafforzare il ruolo dell’istituto collettore. Gli istituti di previdenza dovrebbero poter fornire prestazioni al coniuge divorziato. L’istituto collettore dovrebbe intervenire soltanto a titolo sussidiario (VD).

Secondo il rapporto esplicativo, l’istituto collettore che versa la rendita di vecchiaia dovrebbe poter applicare tassi di conversione diversi a seconda dei rischi da coprire. Visto che dietro alla differenziazione in base ai «rischi» si celerebbero potenziali fonti di discriminazione e arbitrarietà, tre partecipanti respingono la possibilità di applicare aliquote di conversione diverse (BL, VD; ADF). Un partecipante approva invece il fatto che l’aliquota di conversione non si a fissata per legge, ma mediante le disposizioni regolamentari (SA LPP).

12. Obbligo di annuncio degli istituti (art. 24a AP-LFLP)

Svariati partecipanti accolgono espressamente con favore l’obiettivo della disposizione, ovvero offrire ai coniugi e al giudice del divorzio la possibilità di avere, in modo semplice, una visione d’insieme sui conti di previdenza e di libero passaggio (AG, BE, BS, FR, GE, GL, SO; PES, PLR; ASF, CAC, sic svizzera, FSA, USS, ADF, ASA, TS). Secondo numerosi interpellati, invece, l’obbligo di annuncio comporterebbe un onere sproporzionato o perlomeno difficile da stimare e genererebbe spese a carico degli istituti di previdenza e più precisamente degli assicurati attivi (AR, BL, GR, JU, ZH; ASIP, Cifacc, mann, USC, SF LPP, VVP). Alcuni partecipanti sono dell’avviso